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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 16/10/1992, n. 37
L. P. Bolzano 16/10/1992, n. 37
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.P. 27/03/2020, n. 2
- L.P. 11/07/2018, n. 10
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- L.P. 16/10/2009, n. 6
- L.P. 09/04/2009, n. 1
- L.P. 16/07/2008, n. 5
- L.P. 29/06/2000, n. 12
- L.P. 03/06/1997, n. 8
- L.P. 13/11/1995, n. 24
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Art. 1 - Funzioni dei comuni e della Provincia1. Le funzioni amministrative attinenti alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla manutenzione, alla gestione e all'arredamento degli edifici scola |
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Art. 1-bis - Scuole di musica della Provincia1. Le scuole di musica provinciali hanno sede in edifici o locali, la cui proprietà o titolarità di diritti reali è in capo alla Provincia o ai comuni, oppure presi in locazione dalla Provincia in caso di necessità. L'ente pubblico, proprietario o titolare di diritti reali, è responsabile degli arredi, delle attrezzature, della manutenzione straordinaria, dei lavori di risanamento, ampliamento e ristrutturazione della scuola di musica e ne s |
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Art. 2 - Utilizzo degli edifici scolastici per attività scolastiche1. Sulla base dei vigenti indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, l'ente obbligato concede in uso alla scuola i locali ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività scolastica. |
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Art. 3 - Utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche1. I locali degli edifici scolastici pubblici, ivi compresi gli arredi, nonché le palestre, gli impianti e le attrezzature sportive annesse alle scuole, sono utilizzati, compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche stabilite dal competente direttore, anche per manifestazioni ed attività a |
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Art. 4 - Manutenzione di edifici scolastici1. Gli enti obbligati possono delegare le scuole a provvedere direttamente a modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici in uso, assegn |
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Art. 5 - Finanziamento di opere scolastiche e di arredamenti1. Per far fronte alle spese connesse con l'esercizio delle funzioni previste al comma 1 dell'articolo 1, relativamente all'acquisizione di aree, alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di edifici scolastici di loro competenza, i comuni usufruiscono dei finanziamenti stanziati dalla Provincia per tale finalità, in base alle disposizioni e nei limiti di cui alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21. |
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Art. 6 - Acquisti di beni mobili per le scuole |
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Art. 7 - Incentivazione dell'assistenza scolastica e convittuale1. Allo scopo di potenziare l'assistenza scolastica e per favorire la frequenza delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica nel territorio della provincia di Bolzano, su proposta del competente assessore provinciale all'istruzione, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare contributi, fino ad un massimo del 90% delle spese riconosciute ammissibili, ad enti o associazioni per l'acquisto di edifici, ovvero per l'acquisizione di aree, la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la ristrutt |
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Art. 8 - Destinazione di edifici1. Gli enti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici, sedi del collegio, del convitto studentesco o della scuola, nonché delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi, senza il consenso della Giunta provinci |
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Art. 9 |
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Art. 10 - Gestione di servizi dell'ambito dell'assistenza scolastica1. Tramite apposita convenzione autorizzata dalla Giunta provinciale, la gestione di servizi connessi con l'attività assistenziale scolastica può ess |
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Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 11 - Trasferimento di beni patrimoniali1. La Provincia autonoma di Bolzano succede ai comuni o loro consorzi, a titolo gratuito, nella proprietà degli edifici scolastici o di parte di essi, loro pertinenze, arredamenti e attrezzature, sede degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresi i conservatori di musica. 2. I comuni succedono alla Provincia, a titolo gratuito, nella proprietà di edifici scolastici o di parte di essi, loro pertinenze e arredamenti di proprietà provinciale, sedi di scuole materne e di scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado. Sono esclusi dal trasferimento i mezzi didattici e le attrezzature di varia natura delle scuole di istruzione secondaria di primo grado, acquistati con i fondi messi a disposizione dalla Provincia. Rimangono inoltre di proprietà della Provincia le scuole materne provinciali gestite da soggetti di diritto privato. |
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Art. 12 - Opere scolastiche in fase di realizzazione1. Nel caso in cui siano in corso lavori di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di un edificio che, ai sensi della presente legge, è oggetto di trasferimento, i comuni o loro consorzi e la Provincia provvedono alla consegna de |
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Art. 13 - Domande presentate1. Le domande di contributo presentate negli anni 1991 e 1992 ai sensi della legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, si intendono validamente presenta |
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Art. 14 - Abrogazione di norme1. Le leggi provinciali 30 gennaio 1967, n. 4, e 15 gennaio 1977, n. 5, sono abrogate. 2. Son |
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Art. 15 - Omissis
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