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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 16/03/2000, n. 8
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- Delib. G.P. 16/04/2012, n. 580
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- Sent. C. Cost. 30/11/2009, n. 315
- Delib. G.P. 24/11/2008, n. 4440
- L.P. 10/06/2008, n. 4
- L.P. 23/07/2007, n. 6
- L.P. 05/04/2007, n. 2
- D.P.G.R. 16/10/2006, n. 57
- L.P. 22/07/2005, n. 5
- L.P. 20/06/2005, n. 4
- L.P. 08/04/2004, n. 1
- D.P.G.R. 31/03/2003, n. 7
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Art. 1 - Principi generali1. La presente legge detta norme per la tutela della qualità dell'aria, nel rispetto dei principi dettati in materia dall'Unione Europea, dalla Costituzione e d |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) inquinamento atmosferico: ogni alterazione della normale composizione o del normale stato fisico dell'aria atmosferica dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria e da costituire pertanto pericolo, ovvero pregiudizio, diretto o indiretto, per la salute dell'uomo; |
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CAPO I - Condizioni di esercizio e autorizzazione degli impianti |
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Art. 3 - Valori limite di emissione1. I valori limite di emissione stabiliti nell'allegato C si applicano ai singoli punti di emissione in atmosfera e si riferiscono alla quantità di effluente gassoso emesso, non diluito più di quanto sia |
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Art. 4 - Approvazione dei progetti1. La costruzione, l'esercizio o la modifica sostanziale di impianti che rientrano nelle categorie degli allegati A e B sono soggetti ad approvazione da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, N12 fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche. |
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Art. 5 - Autorizzazione alle emissioni1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente rilascia l'autorizzazione alle emissioni per l'esercizio degli impianti che rientrano nelle categorie di cui agli allegati A e B. Il trasferimento degli impianti da un luogo a un altro comporta la decadenza delle autorizzazioni esistenti. 2. Il gestore dell'impianto di cui al comma 1 presenta all'Agenzia provinciale per l'ambiente, almeno 15 giorni prima della sua messa in esercizio, la domanda di autorizzazione alle emissioni, i |
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Art. 6 - Autorizzazione di impianti esistenti1. Il rilascio di un’autorizzazione alle emissioni per impianti esistenti viene effettuato con una procedura semplificata, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5, nei seguenti casi: a) rinnovo di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5, comma 8; |
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CAPO II - Impianti di combustione |
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Art. 7 - Classificazione e controllo1. Per impianto di combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare l’energia così prodotta. 2. Per impianto termico si intende un impianto di combustione destina |
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Art. 7-bis - Controllo degli impianti termici |
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Art. 7-ter - Classificazione e controllo1. Per impianto di combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare l’energia così prodotta. 2. Per impianto termico si intende |
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Art. 7-quater - Contributi per la sostituzione di impianti termici1. La Provincia autonoma di Bolzano concede contributi per l'installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni e |
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Art. 8 - Combustibili1. Salvo quanto previsto nei seguenti commi, nel territorio della provincia di Bolzano è ammesso l'uso dei seguenti combustibili: a) combustibili gassosi; b) gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2 per cento in peso; c) legno non trattato in pezzi con un'umidità massima non superiore al 20 per cento, sotto forma di trucioli, cortecce, brichette prive di leganti e carbone di legna; |
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CAPO III - Immissioni |
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Art. 9 - Piano della qualità dell’aria1. Il piano della q |
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Art. 10 - Gestione e controllo della qualità dell’aria1. La qualità dell’aria è gestita e controllata su tutto il territorio provinciale secondo quanto stabilito dalle normative europee ed in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione sulla qualità dell’aria. |
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Art. 11 - Traffico veicolare1. Nei casi in cui il transito attraverso la provincia di Bolzano di veicoli che trasportano merci raggiunga soglie di frequenza ed intensità tali da |
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Art. 11-bis - Tariffa d'uso1. La Provincia autonoma di Bolzano può istituire una tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione di veicoli a motore su strade extraurbane di propria competenza, interessate, anche in singoli periodi dell'anno, da consistenti flussi di veicoli a motore. Con l'istituzione della tariffa d'uso si intendono garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione del traffico veicolare e una migliore tutela dell'aria, dell'ambiente e del paesaggio. 2. L'istituzione della tariffa d'uso è subordinata alla: a) individuazione degli interventi per il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza del traffico e per la riduzione dell'inquinamento; b) determinazione delle priorità e dei tempi di attuazione degli interventi; |
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Art. 11-ter - Sanzioni amministrative1. Chiunque violi le prescrizioni, le limitazioni o |
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Art. 11-quater - Trasferimento del traffico per ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici1. Per migliorare la qua |
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Art. 12 - Divieto di eseguire lavori di verniciatura all'aperto1. Lavori di verniciatura a spruzzo possono essere eseguiti solo in impianti di verniciatura dotati di idonei sistemi di aspirazione e di abbattimento. |
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Art. 14 - Emissioni di polveri |
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Art. 15 - Sostanze maleodoranti1. Per impianti di cui agli allegati A e B, che possono provocare emissioni maleodoranti, devono essere adottati idonei provvedimenti, tecnicamente att |
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Art. 16 - Pulizia a secco1. Gli impianti per il lavaggio a secco di tessuti e pellami devono funzionare a ciclo chiuso. |
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Art. 17 - Impianti termici alimentati manualmente1. Gli impianti termici con potenza termica nominale pa |
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CAPO V - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 18 - Vigilanza1. Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari a tal fine autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro. Per quanto previsto dai capi II, III e IV della presente legge, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo dei comuni. Per i divieti di cui all'articolo 13, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo della Ripartizione competente per le foreste e al corpo permanente dei vigili del fuoco. |
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Art. 19 - Sanzioni1. La violazione delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale esclude l'applicazione, per gli stessi fatti, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. 2. Le seguenti violazioni comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie: a) chi costruisce un impianto senza il parere di cui all'articolo 4 oppure chi ha messo in esercizio un impianto senza le autorizzazioni previste dagli |
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Art. 20 - Abrogazione di norme |
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Art. 21 - Norme transitorie1. Gli impianti autorizzati ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, che non rispettano i valori limite di |
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Art. 22 - Norma finale |
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Allegato A - Autorizzazione in via ordinaria alle emissioni (art. 5, comma 1)Impianti ed attività a rilevante emissione di inquinanti in atmosfera 1. Impianti di combustione - “Impianti termici alimentati a gas metano e GPL con una potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MW;”N33 - Impianti termici alimentati a gasolio, biomassa o biodiesel con una potenza termica nominale superiore a 1 MW; - Impianti di combustione, alimentati ad olio combustibile o a biogas con una potenza termica nominale superiore a 0,3 MW. - Motori fissi a combustione interna con una potenza termica nominale superiore a 0,3 MW ad esclusione dei gruppi elettrogeni di emergenza;N32 - Motori fissi a comubstione interna alimentati con gas di sentesi di legna con una potenza termica nominale superiore a 0,3 MW e i relativi impianti di gassificzaione del legno.N31 2. Lavorazione di metalli |
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Allegato B - Autorizzazione in via generale alle emissioni (art. 5, comma 7)
PARTE I - Impianti ed attività con emissioni ridotte
Tali impianti s’intendono autorizzati in via generale in base alle prescrizioni emanate in sede d’ approvazione di progetto, a condizione che il gestore, almeno 15 giorni prima della messa in es |
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Allegato C - Valori limite e norme tecniche (articolo 3)PARTE I Disposizioni generali
1. Il presente allegato C stabilisce, nella Parte II, i valori limite di emissione per determinate sostanze inquinanti, le prescrizioni tecniche da applicare ad alcune tipologie di impianti, nonché le modalità di esecuzione delle misurazioni periodiche di autocontrollo. Per le altre tipologie d’impianti ed altre sostanze inquinanti, non comprese nella Parte II del presente allegato, i valori limite applicabili sono definiti nella parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in sede di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni ed agli impianti approvati ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8. “Fanno eccezione gli impianti di combustione messi in esercizio entro il 20.12.2018 a cui si applicano le disposizioni di cui al primo paragrafo della sezione B del presente allegato.”N35 3. A |
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Allegato D - Disposizioni sulle emissioni degli impianti termici(art. 7-ter)
Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Le presenti disposizioni determinano i valori limite di emissione, la periodicità, la tipologia e le modalità dei controlli degli impianti termici ai sensi dell’art. 7-ter della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8. Esse si applicano agli impianti termici alimentati con combustibili liquidi e solidi aventi una potenza termica nominale maggiore di 35 kW e fino a 1.000 kW nonché a quelli alimentati con combustibili gassosi aventi una potenza termica nominale maggiore di 35 kW e fino a 3.000 kW. 2. Le presenti disposizioni determinano inoltre i requisiti cui i controllori fumi devono ottemperare al fine di ottenere l’abilitazione ad effettuare i controlli di cui al comma 1, nonché le modalità operative per l’espletamento di tale attività. 3. Nella presente delibera, le denominazioni di titoli riferiti a persone, riportate nella sola forma maschile, si riferiscono indistintamente sia a persone di genere maschile che femminile.
Art. 2 - Definizioni a) Legge: legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 b) Impianto termico: un impianto termico così come definito dall’art. 283 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 c) Gestore: la persona fisica proprietaria o la persona a cui è stata formalmente affidata la responsabilità per la corretta gestione di un impianto d) Anno: periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre e) CO: monossido di carbonio f) CO2: anidride carbonica g) NOx: ossidi di azoto espressi come NO2 h) SOx: ossidi di zolfo espressi come SO2 i) O2: ossigeno libero nell’aria j) PTS: polveri totali sospese k) Tt: temperatura del termoconvettore l) ppm: parti per milione m) Pt: potenza termica nominale ai sensi della lettera hh) dell’articolo. 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 n) Combustibili: combustibili di cui all’articolo 8 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 o) O2%: Ossigeno di riferimento, ovvero tenore volumetrico di ossigeno espresso in valore percentuale rispetto al volume dell’effluente gassoso
CAPO I - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Art. 3 - Impianti alimentati con combustibili gassosi e liquidi 1. Gli impianti termici alimentati con combustibili gassosi e liquidi devono garantire il rispetto dei seguenti valori limite di emissione:
Valori limite [mg/Nm³; O2% = 3]
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