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Sent.C. Cass. 27/04/1989, n. 1948

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1. Gravi difetti o rovina - Nozione - Deficienze costruttive e carenze conseguenti ad errore di progetto o di prescrizioni esecutive accettate dall'appaltatore. 2. Gravi difetti o rovina - Responsabilità del progettista e/o direttore dei lavori, esclusiva o concorrente con quella dell'appaltatore - Deduzione - Chiamata in causa dell'uno e/o dell'altro professionista da parte del giudice - Ammissibilità - Mancanza - Incensurabilità. 3. Gravi difetti o rovina - Responsabilità dell'appaltatore - Estensione - Spese per eliminare i vizi, anche con opere diverse e più onerose di quelle originarie - Vi rientrano.
1. Tra i gravi difetti della costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 C.c. sono comprese sia le deficienze costruttive vere e proprie, quelle cioè che si risolvono nella realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte, sia le carenze riconducibili ad erronee previsioni progettuali o prescrizioni esecutive del committente, accettate o condivise dall'appaltatore e, pertanto, tradottesi in vizi costruttivi. 2. La deduzione di una responsabilità del progettista e/o del direttore dei lavori, esclusiva o concorrente con quella dell'Appaltatore convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi dell'art. 1669 C.c., dell'esistenza di gravi difetti costruttivi, non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario di carattere sostanziale (che impone di integrare il contraddittorio), bensì può comportare, configurandosi una comunanza di causa, la chiamata del progettista e/o del direttore dei lavori per ordine del giudice a norma dell'art. 107 C.p.c., e così dar vita ad un litisconsorzio necessario di carattere processuale (di cui va assicurato il rispetto nelle successive fasi del giudizio), senza che il mancato uso del potere di ordinare l'intervento del terzo possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice d'appello (che non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ostandovi il disposto dell'art. 354 C.p.c.) od, a fortiori, in sede di legittimità. 3. L'ambito della responsabilità, posta dall'art. 1669 C.c. a carico dell'Appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità da inadempimento contrattuale e, come tale, comprensivo di tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel capitolato d'appalto.

1. Ved., su nozione e casistica di gravi difetti, Cass. 27 agosto 1986 n. 5252 R. Cass. 12 luglio 1986 n. 4531[R=W12L864531] 3. Ved. Cass. 24 febbraio 1986 n. 1114.R
C.c. art. 1669; C.p.c. art. 107

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