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Sent.C. Cass. 14/02/1989, n. 903

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1. Gravi difetti o rovina - Responsabilità dell'appaltatore - I 3 termini ex art. 1669 C.c. - Loro interdipendenza - Conseguenze.
1. In tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'art. 1669, C.c., prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'Appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore-costruttore), due ulteriori termini, uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta dei vizi o dei difetti, e l'altro di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia, senza alcun rilievo per eventuali aggravamenti che costituiscano la naturale evoluzione di una grave situazione già precedentemente manifestatasi e denunciata; i detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove soltanto uno di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti del Committente e dei suoi aventi causa non può più essere fatta valere.

1. Ved. Cass. 6 dicembre 1988 n. 6619 R; Cass. 12 giugno 1987 n. 5147 R Cass. 12 luglio 1986 n. 4531 [R=W12L864531]; Cass. 8 agosto 1985 n. 4398R e 23 agosto 1985 n. 4507 R
C.c. art. 1669

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