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Sent. C. Cass. civ. 09/01/1990, n. 8

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Gravi difetti - Responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore ex art. 1669 Codice civile.

La responsabilità dell'appaltatore per la rovina ed i difetti delle cose immobili ha natura extracontrattuale, poiché l'art. 1669 C.C. - che la prevede ha natura di norma di ordine pubblico posta a tutela di un interesse generale inderogabile; detta norma - che ha carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2043 C.c., la quale prevede in via generale la responsabilità per atto illecito generatore di un danno ingiusto - trova applicazione, anche con riferimento al più breve termine di prescrizione in essa previsto, ogni qualvolta ricorra la fattispecie di immobile che, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto od in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti.

1. Sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 C.c. ved. Cass. 16 novembre 1985 n. 5623 R e Cass. 7 maggio 1984 n. 2763.


C.c. artt. 1669, 2043, 2947

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