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Sent.C. Cass. 02/04/1999, n. 3221

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1. Appalti Difetti gravi dell'opera Azione di responsabilità Anche dell'attuale proprietario diverso da quello iniziale, committente.
1. In materia di appalto, poiché l'art. 1669 Cod. civ. attribuisce espressamente al committente l'azione di responsabilità per i difetti di cose immobili, ivi prevista, la legittimazione di tale soggetto non può essere esclusa per il fatto che, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità in argomento, l'azione stessa può essere esperita anche dall'attuale proprietario che non abbia avuto alcun rapporto con l'appaltatore. Si tratta, infatti, di due legittimazioni che, in astratto, sono concorrenti sicché solo in concreto l'una o l'altra può essere esclusa, in considerazione del particolare atteggiarsi dell'interesse alla causa.


(Cod. civ. art. 1669)

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