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Sent.C. Cass. 25/06/2007, n. 14702

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1. Professionisti - Lavoro autonomo - Contratto - Recesso - Facoltà del cliente ex art. 2237 C.c. - Parziale analogia con l’art. 2227 C.c. per il contratto d’opera
1. L’art. 2237 C.c. - nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale - ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall’art. 2227 C.c. per il contratto d’opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d’opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest’ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d’essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l’imposizione a carico di quest’ultimo dell’obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso dell’opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dal cit. art. 2227 C.c.) per il mancato guadagno. Ciò non esclude, tuttavia, che ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse possono applicarsi, in difetto di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all’adempimento dei contratti, con la possibilità, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall’eccezione di inadempimento disciplinata dall’art. 1460 C.c.

1. Conf. Cass. 11 giugno 1999 n. 5775R
(Cod. Civ. artt. 1460, 2227, 2237)

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