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Sent. C. Cass. 09/06/1999, n. 5672

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Obbligo di rispetto vedute - Esclusione per la presenza di via pubblica o passaggio privato.
1. L'obbligo di rispettare le distanze stabilite dall'art. 905 Cod. civ. nell'aprire vedute e costruire balconi (e le altre opere che similmente consentano l'affaccio sul fondo del vicino) non viene meno, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, se tra i due fondi interessati non è presente una via pubblica, ma si attua un passaggio meramente privato, sulla base di una servitù di passaggio nella specie costituita su uno di detti fondi a favore di quello di cui si deduceva l'esenzione dell'obbligo delle distanze.

1a. (DIST.12) Ved. Cass. 2 giugno 1999 n. 5390R.
(Cod. civ. art. 905)

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