FAST FIND : GP4149

Sent. C. Cass. 03/07/1999, n. 6897

47343 47343
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Vedute - Obbligo di rispetto - Non sussiste per vedute irregolari del vicino immobile.
1. In tema di distanze legali il limite di tre metri stabilito dall'art. 907 Cod. civ. è inapplicabile allorquando le vedute esistenti sull'immobile vicino siano state aperte a distanza minore, cioè a titolo di servitù; in tal caso, colui che esegue le nuove opere è obbligato a non ledere tale diritto, mentre può legittimamente eseguire sulla sua proprietà tutte le innovazioni che con esso non contrastino.

1a. (DIST.12) Ved. Cass. 2 giugno 1999 n. 5390R.
(Cod. civ. art. 907)

Dalla redazione