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Sent. C. Cass. 17/05/1997, n. 4401

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1. Edilizia ed urbanistica - Vedute dirette - Distanze - Disciplina ex art. 905 Cod. civ. a salvaguardia di interessi privati - Differenza dalle norme sulle distanze fra costruzioni a tutela degli interessi generali.
1. A differenza dell'art. 873 Cod. civ. che è inteso ad evitare la formazione di intercapedini dannose ed a tutelare gli interessi generali dell'igiene, decoro e sicurezza degli abitanti, consentendo agli Enti locali di stabilire distanze maggiori, secondo una valutazione particolare degli interessi collettivi, l'art. 905 Cod. civ., che stabilisce le distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi, è diretto a salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni dipendenti dall'apertura di vedute degli edifici vicini ed a tutelare interessi esclusivamente privati.

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