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Sent. C. Cass. 05/06/1998, n. 5518

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra costruzioni stabilite nel regolamento locale - Applicabilità alle vedute - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
1. La disposizione normativa di cui all'art. 873 Cod. civ., in tema di distanze tra fabbricati, diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitanti, e tale da consentire anche una più rigorosa valutazione in sede locale, non ha alcuna correlazione con la norma di cui all'art. 905 Cod. civ. relativa alla distanza delle vedute, volta a salvaguardare il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante la realizzazione e l'uso di un'"opera obbiettivamente destinata a tale scopo", con la conseguenza che, ove la maggior distanza tra costruzioni imposta dai regolamenti locali non sia riferita, specificamente, anche al confine, ma risulti sancita in via assoluta, indipendentemente dalla dislocazione delle costruzioni nei rispettivi fondi, la distanza delle vedute dal confine deve intendersi regolata, in via esclusiva, dalla norma di cui all'art. 905 cit., ossia in misura di un metro e mezzo. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui, nell'immobile originariamente edificato a distanza di tre metri dalla costruzione finitima, nel rispetto della norma codicistica e prima della sopravvenienza di un regolamento locale che ampliava a dieci metri la distanza minima tra fabbricati, era stata aperta, successivamente all'intervento del detto regolamento, una veduta a distanza di un metro e mezzo dal confine; la Corte ha rilevato che, nel caso di specie, e differentemente dalle ipotesi di una finestra aperta in sopraelevazioni del fabbricato anch'esse successive al regolamento locale - per le quali andava, invece, rispettata la maggiore distanza imposta dalla normativa speciale - ovvero di vedute illegittimamente aperte in una costruzione edificata senza il rispetto delle distanze tra costruzioni stabilite dal Codice civile o dai regolamenti, la veduta, aperta in un muro costruito nel rispetto della distanza di cui all'art. 873 Cod. civ. prima dell'intervento del regolamento edilizio comunale impositivo di una maggiore distanza, risultava legittimamente realizzata, ancorché l'apertura fosse successiva al detto regolamento).


(Cod. civ. artt. 873 e 905)

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