Sent.C. Cass. 17/12/1999, n. 14209 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 17/12/1999, n. 14209

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1. Appalto o vendita - Prestazione di un "dare" e di un "facere" - Criterio distintivo
1. La distinzione tra vendita ed appalto nel caso in cui la prestazione di una parte consista sia in un "dare" sia in un "facere", non si esaurisce nel dato meramente oggettivo del raffronto fra il valore della materia e il valore della prestazione d'opera, ma è necessario avere riguardo alla volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione costituisce un mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio in modo che le modifiche da apportare alle cose pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarli alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad un opus perfectum inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione.

1a. (AVP.1) Sulla differenza fra appalto e vendita ved. Cass. 27 dicembre 1996 n. 11522R; C. Stato V 2 aprile 1996 n. 375R [La differenza tra il contratto d'appalto e quello di compravendita, rispettivamente definiti dagli artt. 1655 e 1470 Cod. civ., risiede nella prevalenza del lavoro (appalto d'opera) ovvero della fornitura della materia o cosa (vendita)]; Cass. 30 marzo 1995 n. 3807R (Fattispecie per fornitura e posa di capannone prefabbricato); Cass. 8 settembre 1994 n. 7697R (É appalto e non vendita di cosa futura il contratto di fornitura da parte di un imprenditore di manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva pur apportandovi di volta in volta, a richiesta del terzo, semplici modifiche); Cass. 2 giugno 1993 n. 6171R (Il criterio distintivo da seguire ai fini della differenziazione fra contratto d'appalto e vendita è dato dalla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi però non in senso oggettivo ma con riguardo alla volontà dei contraenti); Cass. 1° febbraio 1993 n. 1221R (Sulla vendita, da parte del costruttore venditore, di edificio da costruire); Cass. 19 ottobre 1992 n. 11450R (Il fatto che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non significa che esso abbia anche la veste dell'appaltatore nei confronti dell'acquirente e che questi assuma la figura di committente nei confronti del primo); Cass. S.U. 9 giugno 1992 n. 7073R (Distinzione fra appalto e vendita attraverso il riferimento allo scopo essenziale del contratto); Cass. 6 maggio 1988 n. 3375R [La fornitura di manufatti (infissi per edilizia, nella specie) di normale produzione si può configurare come appalto o come vendita, secondo le modifiche per esso richieste]; Cass. 28 febbraio 1987 n. 2161R [Criterio distintivo fra l'appalto e la vendita di cosa futura è la prevalenza dell'attività lavorativa sulla fornitura del materiale (appalto) o viceversa (vendita)].
(Cod. civ. artt. 1470 e 1655)

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