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Sent.C. Cass. 09/06/1992, n. 7073

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1. Appalto o vendita - Distinzione - Riferimento allo scopo essenziale del contratto.
1. Ai fini della distinzione fra vendita ed appalto, in casi in cui la prestazione di una parte consiste sia in un dare che in un fare, occorre avere riguardo allo scopo essenziale del negozio ed al significato che, in relazione ad esso, la fornitura della materia e la prestazione d'opera assumono nella comune intenzione delle parti, in vista del risultato che essi tendono a conseguire; si configura, pertanto, non una vendita, ma un appalto - che perciò si sottrae, se concluso da cittadino italiano con uno straniero, alle Convenzioni dell'Aja 15 giugno 1955 e 1° luglio 1964, ratificate dall'Italia, rispettivamente, con LL. 4 febbraio 1958 n. 50 e 21 giugno 1971 n. 816, in materia di legge applicabile alle vendite internazionali, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi la questione di giurisdizione va esaminata alla stregua dell'art. 4 n. 2 Cod. proc. civ., che consente di convenire lo straniero davanti al giudice italiano se la domanda riguarda obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia - allorché la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione di un'opera che sia lo scopo essenziale del negozio, di modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma siano tali da dar luogo ad un opus perfectum di valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte. (Nella specie, la Corte suprema aveva escluso l'applicabilità dalla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ratificata con L. 21 giugno 1971 n. 804, trattandosi di controversia con società avente sede in Svizzera, Paese non aderente alla Convenzione).

1. Conf., sul criterio di distinzione tra contratto di appalto e vendita di cosa futura, Cass. 6 maggio 1988 n. 3375R.
C.p.c. art. 4; L. 4 febbraio 1958 n. 50[R=L5058] e L. 21 giugno 1971 n. 816[R=L81671] che hanno ratificato rispettivamente le Convenzioni dell'Aja 15 giugno 1955 e 1° luglio 1964; L. 21 giugno 1971 n. 804 [R=L80471] che ha ratificato la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968

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