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Sent.C. Cass. 12/05/2008, n. 11656

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1. Appalto ll.pp. o compravendita di cosa futura - Rispettiva giurisdizione del giudice amministrativo o ordinario - Determinazione per contratto di cessione a P.A. di fabbricato da costruire a cura del cedente su terreno di proprietà del cedente stesso 2. Appalto ll.pp. o compravendita di cosa futura - Criteri di distinzione
1. Il contratto riguardante la cessione alla P.A. di un fabbricato non ancora realizzato, con previsione dell’obbligo del cedente - che sia proprietario anche del terreno su cui l’erigendo fabbricato insisterà - di eseguire i lavori necessari al fine di completare il bene e di renderlo idoneo al godimento, può costituire un contratto di compravendita di cosa futura (giurisdizione del giudice ordinario) o un contratto d’appalto di lavori pubblici (giurisdizione del giudice amministrativo). 2. Vi sono due criteri distintivi dell’appalto dalla compravendita di cosa futura: il criterio obbiettivo, in base alla prevalenza dell’elemento «lavori» sull’elemento «materia», e il criterio subiettivo in base alla individuazione della volontà delle parti.

1a. (AVP.1) - Sulla differenza fra appalto e vendita ved. Cass. 26 gennaio 2007 n. 1726 R e 20 aprile 2006 n. 9320 R (Criterio distintivo fra i contratti di appalto e di vendita di cosa futura); 2 agosto 2002 n. 11602 [R=W17D9911602] (Criterio distintivo fra appalti e vendita); 21 maggio 2001 n. 6925 R e 17 dicembre 1999 n. 14209 R (Si ha contratto di appalto e non di vendita quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del contratto stesso); C. Stato IV 21 giugno 2000 n. 8445 [R=WCS21G008445] e Cass. 99/14209 cit. (Per la distinzione fra vendita e appalto bisogna anche avere riguardo alla volontà dei contraenti); C. Stato IV 19 aprile 2000 n. 2340 R (Il contratto d’appalto - di lavori pubblici nella specie - differisce da quello di compravendita per la prevalenza non soltanto quantitativa ma anche funzionale, secondo l’intenzione delle parti, del lavoro rispetto alla fornitura di materiali); Cass. 27 dicembre 1996 n. 11522 R ; C. Stato V 2 aprile 1996 n. 375 R [La differenza tra il contratto d’appalto e quello di compravendita, rispettivamente definiti dagli artt. 1655 e 1470 Cod. civ. risiede della prevalenza del lavoro (appalto d’opera) ovvero della fornitura della materia o cosa (vendita) ]; Cass. 30 marzo 1995 n. 3807 R (Fattispecie per fornitura e posa di capannone prefabbricato); 8 settembre 1994 n. 7697 R (È appalto e non vendita di cosa futura il contratto di fornitura da parte di un imprenditore di manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva pur apportandovi di volta in volta, a richiesta del terzo, semplici modifiche); 2 giugno 1993 n. 6171 R (Il criterio distintivo da seguire ai fini della differenziazione fra contratto d’appalto e vendita è dato dalla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi però non in senso oggettivo ma con riguardo alla volontà dei contraenti); 1° febbraio 1993 n. 1221 R (Sulla vendita, da parte del costruttore venditore, di edificio da costruire); 19 ottobre 1992 n. 11450 R (Il fatto che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non significa che esso abbia anche la veste dell’appaltatore nei confronti dell’acquirente e che questi assume la figura di committente nei confronti del primo); S.U. 9 giugno 1992 n. 7073 [R=WSU9G927073] (Distinzione fra appalto e vendita attraverso il riferimento allo scopo essenziale del contratto); 6 maggio 1988 n. 3375 R [La fornitura di manufatti (infissi per edilizia, nella specie) di normale produzione si può configurare come appalto o come vendita, secondo le modifiche per esso richieste]; 28 febbraio 1987 n. 2161 R [Criterio distintivo fra l’appalto e la vendita di cosa futura è la prevalenza dell’attività lavorativa sulla fornitura del materiale (appalto) o viceversa (vendita)].

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