Sent.C. Cass. 21/05/2001, n. 6925 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 21/05/2001, n. 6925

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1. Appalto o vendita - Criterio distintivo.
1. Si ha contratto di appalto e non di vendita quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già, in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un "opus perfectum", inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte.

1a. Sulla differenza fra appalto e vendita ved. C. Stato IV 21 giugno 2000 n. 8445[R=WCS21G008445] (Per la distinzione fra vendita e appalto bisogna avere riguardo alla volontà dei contraenti); C. Stato IV 19 aprile 2000 n. 2340R (Il contratto d'appalto - di lavori pubblici nella specie - differisce da quello di compravendita per la prevalenza non soltanto quantitativa ma anche funzionale, secondo l'intenzione delle parti, del lavoro rispetto alla fornitura di materiali); Cass. 17 dicembre 1999 n. 14209R (Per la distinzione fra vendita ed appalto bisogna anche avere riguardo alla volontà dei contraenti per cui si ha appalto, quando la prestazione costituisce un mezzo per la produzione dell'opera).
(Cod.civ. artt. 1470 e 1655)

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