Sent.C. Cass. 30/03/1995, n. 3807 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 30/03/1995, n. 3807

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1. Appalto o vendita - Criterio distintivo - Fattispecie su fornitura e posa di capannone prefabbricato.
1. La distinzione tra vendita ed appalto, nei casi in cui la prestazione di una parte consista sia in un dare, sia in un facere, non si esaurisce nel dato meramente oggettivo del raffronto fra il valore della materia e il valore della prestazione d'opera, ma è necessario avere riguardo alla volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare alle cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore, che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad un opus perfectum, inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla Corte suprema, aveva qualificato come appalto il contratto col quale l'imprenditore si era obbligato a fornire al committente un capannone prefabbricato da installare e porre in opera nel luogo indicato dal committente).

1. Conf. Cass. 8 settembre 1994 n. 7697 R
Cod. civ. artt. 1470 e 1655

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