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Sent.C. Stato 02/04/1996, n. 375

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1. Appalto o vendita di cosa futura - Differenza. 2. Appalti oo.pp. - Gare - Opere scorporabili ex art. 23, 3° c., D.Lgs. 1991 n. 406 - Facoltà dell'impresa di nominare diversa impresa esecutrice - Condizioni.
1. La differenza tra il contratto d'appalto e quello di compravendita, rispettivamente definiti dagli artt. 1655 e 1470 Cod. civ., risiede, per quanto riguarda la commissione di fornire cosa futura prodotta o fornita da chi compie il lavoro, nella prevalenza, non solo quantitativa, ma soprattutto funzionale secondo l'intenzione dei contraenti, della fornitura della materia o cosa (vendita) ovvero del lavoro (appalto d'opera); pertanto, quando l'interesse del committente non sia tanto quello di ottenere la proprietà di un determinato impianto, quanto quello di installarlo in un complesso immobiliare a cura del fornitore, e correlativamente l'impegno di quest'ultimo sia essenzialmente quello di collocare l'impianto funzionante in un determinato complesso di opere (come avviene per qualsiasi impianto di cui si chieda l'installazione durante la costruzione di un'opera edilizia), si ha un contratto di appalto d'opera, e non un contratto di compravendita. 2. L'art. 23 terzo comma D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406, secondo cui le parti d'opera scorporabili «possono essere assunte in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta», non esclude che i requisiti debbano essere posseduti al momento della domanda di partecipazione, né consente ad un'impresa, che non abbia i requisiti previsti per le opere scorporabili, una sorta di domanda di partecipazione «per impresa da nominare»; pertanto, solo un'impresa che abbia i requisiti previsti per le opere scorporabili potrà avvalersi della facoltà di nominare successivamente una diversa impresa che di quelle opere si assuma l'esecuzione, mentre l'impresa, che quei requisiti non abbia, non può esimersi dall'indicare nella domanda di partecipazione un'idonea impresa mandante.

2a. Come nota 1a. a C. Stato IV 2 gennaio 1996 n. 16.R
Cod. civ. art. 1740 e 1665, D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, art. 23, 3° c.[R=DLG40691,A=23]

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