Sent.C. Cass. 06/05/1988, n. 3375 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 06/05/1988, n. 3375

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1. Contratto - Fornitura di manufatti (infissi per edilizia) di normale produzione - Appalto o vendita di cosa futura - Rispettiva configurabilità secondo le modifiche richieste per detti manufatti.
1. Il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva, apportando ad essi le modifiche di forma, misura e qualità richieste specificamente dalla controparte, costituisce vendita di cosa futura se dette modifiche non snaturano le caratteristiche essenziali del prodotto, ma consistano in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze dell'acquirente, mentre è da qualificarsi contratto d'appalto allorché le modifiche siano tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore e richiedente altresì un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti per la lavorazione di serie. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla Corte suprema - aveva qualificato come compravendita il contratto concernente la fornitura di infissi metallici, sul rilievo che essi rientravano nella normale produzione di serie e che la loro realizzazione, pur avendo essi le misure e le caratteristiche adatte alla loro collocazione nell'edificio per il quale erano stati richiesti, non aveva comportato alcuna modifica nell'organizzazione produttiva né la creazione di appositi stampi od altri accorgimenti particolari, ad eccezione di una marginale modifica adottata in sede di montaggio per ovviare ad un'imperfezione della base di appoggio delle finestre).

1. Ved. Cass. 11 giugno 1983 n. 4020,[R=W11G834020] S.U. 17 febbraio 1983 n. 1196, R 28 giugno 1980 n. 4097. [R=W28G804097]
C.c. artt. 1470, 1655

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