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Sent.C. Cass. 20/10/1995, n. 10921

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1. Professionisti - Consigli di Ordini - Elezioni - D.Lgs.Lgt. 1944 n. 382 - Operatività - Normativa concernente la trattazione dei ricorsi innanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri - Inapplicabilità.
1. Il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 - disciplinante le operazioni elettorali e le conseguenti elezioni che hanno luogo in seno ai Consigli di una serie di Ordini di professionisti svolgenti attività di natura tecnica (ingegneri, architetti, chimici, commercialisti, attuari, agronomi, ragionieri, geometri, periti agrari e periti industriali) - non ammette l'applicazione di norme contenute nel successivo D.M. 1° ottobre 1948, disciplinante la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri, promossi contro le decisioni riguardanti le iscrizioni e cancellazioni dall'albo professionale, o provvedimenti disciplinari.


D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 ; D.M. 1° ottobre 1948

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