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Sent.C. Cass. 11/04/1991, n. 3860

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1. Professionisti - Consigli di ordini (o collegi) - Elezioni - Reclamo, sul procedimento, al Consiglio nazionale - Natura giurisdizionale. 2. Professionisti - Consigli di ordini (o collegi) - Elezioni - «Quorum» per la validità dell'assemblea degli iscritti - Criterio di accertamento.
1. In tema di elezioni dei Consigli locali degli Ordini professionali, il procedimento, promosso con reclamo al Consiglio nazionale contro i risultati dell'elezione medesima (art. 6 D.L.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382), ha natura giurisdizionale e, pertanto, è soggetto ai principi generali sulla parità delle posizioni difensive delle parti, implicanti, fra l'altro, il divieto di introdurre domande nuove con comparse conclusionali o memorie illustrative. 2. In sede di elezione dei Consigli locali degli Ordini professionali (nella specie, degli architetti), il quorum per la validità dell'assemblea degli iscritti, previsto dall'art. 3, 4° c., D.L.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, va riscontrato con riferimento al momento della chiusura delle operazioni elettorali, mediante il computo degli iscritti che hanno esercitato il diritto al voto, non con riferimento all'inizio delle operazioni stesse, considerato che si tratta di assemblea di tipo elettorale, rispetto alla quale il quorum ha natura rappresentativa (non strutturale, come si verifica invece per l'assemblea quale organo collegiale deliberativo).

1. e 2. In tema di elezioni dei Consigli locali degli Organi professionali ved. Cass. 3 novembre 1959 n. 3250[R=W3N593250], la quale - riferendosi nella specie alle elezioni per il Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Roma - si pronuncia sulla questione riguardante la liceità o meno della decisione con cui, essendosi constatato che il numero degli elettori votanti non aveva raggiunto nel giorno fissato per le elezioni il quorum indispensabile per la validità della votazione, era stata disposta la prosecuzione di quest'ultima per i due giorni successivi. La detta sentenza ritiene che le elezioni si siano così svolte regolarmente poiché, «se pur è vero che al legislatore si è prospettata la possibilità di un risultato negativo delle elezioni ed ha disposto (art. 8 D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382) che, in tale eventualità, si procede alla nomina di un commissario straordinario che ha il compito di indire nuove elezioni, va, tuttavia, considerato che le disposizioni in materia indicano un rimedio legislativo contro l'inconveniente della diserzione della votazione, ma non il solo rimedio, tanto vero che quello disposto può riuscire inutile ove la diserzione si ripetesse per ogni convocazione. Epperò non rimangono esclusi dalla legge accorgimenti opportuni da adottare nel corso delle operazioni, praeter ma non contra legem, dagli organi ai quali compete la pratica attuazione della volontà della legge. I provvedimenti medesimi possono esser considerati illegittimi e provocare, di conseguenza, l'annullamento dei risultati della votazione, soltanto quando ledano sostanzialmente i principi della universalità, della libertà, della segretezza del voto, sia direttamente sia, anche, in via indiretta, con l'inosservanza di quel minimo di formalità preliminari che è necessario ad assicurare la potenziale conoscenza della data e delle modalità della votazione da parte degli aventi diritto al voto».
D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, artt. 3, 4° c.; 6

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