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Sent.C. Cass. 20/02/1996, n. 1283

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1. Professionisti - Consigli dell'ordine - Elezioni - Risultati - Reclamo al Consiglio nazionale - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Omessa convocazione all'udienza di trattazione - Annullamento della decisione con rinvio al Consiglio nazionale - Necessità. 2. Professionisti - Consigli dell'ordine - Elezioni - Risultati - Reclamo al Consiglio nazionale - Procedimento - Partecipazione del Pubblico ministero - Esclusione - Conseguenza.
1. In tema di elezioni dei Consigli locali degli Ordini professionali (nella specie, quello degli architetti), il procedimento, promosso con reclamo al Consiglio nazionale contro i risultati elettorali (art. 6 D.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382), ha natura giurisdizionale e, pertanto, è soggetto ai principî generali in tema di regolare instaurazione del contraddittorio tra i reclamanti e coloro che hanno interesse diretto al rigetto del reclamo; con la conseguenza che, qualora taluno dei reclamanti non sia stato convocato per l'udienza di trattazione davanti al Consiglio nazionale - e non sia stato, pertanto, messo in grado di esporre le proprie ragioni - la decisione deve essere annullata, con rinvio al Consiglio nazionale medesimo affinché provveda all'integrazione del contraddittorio. 2. Nei procedimenti in materia elettorale che si svolgono davanti ai Consigli nazionali degli Ordini professionali (nella specie, dinanzi a quello degli architetti), non è parte il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine locale, con la conseguenza che all'indicato organo del Pubblico ministero non va notificato neanche il ricorso per cassazione contro la decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

1. Ved. Cass. 10 dicembre 1993 n. 12161 R (In materia di elezioni dei Consigli degli ordini degli ingegneri e degli architetti). 2. Ved. Cass. 3 febbraio 1972 n. 262.[R=W3F72262]
D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, art. 6

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