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Sent.C. Cass. 04/12/1995, n. 12461

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1. Professionisti - Consigli di Ordini - Elezioni - Impugnazione dei risultati ex art. 6 D.Lgs.Lgt. 1944 n. 382 - Consigli nazionali - Attribuzione di competenza per controversie sulla struttura degli Ordini - Impugnazione delle decisioni - Competenza della Cass. S.U. - procedura applicabile. 2. Professionisti - Consigli di Ordini - Elezioni - Controversie - Procedimento dinanzi al Consiglio nazionale - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo del Consiglio locale - Non è parte - Conseguenze.
1. Con riguardo al contenzioso in materia di elezioni dei Consigli degli Ordini professionali, l'art. 6 D.L.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 - secondo cui contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione - deve essere interpretato nel senso che attribuisce ai Consigli nazionali di alcuni ordini professionali (nella specie, quello dei chimici), che già erano organo di giurisdizione speciale a situazioni conflittuali attinenti alla funzione dell'Ordine (art. 15 R.D. 1° marzo 1928 n. 842), una nuova competenza giurisdizionale in relazione alle stipulazioni conflittuali concernenti la struttura stessa degli Ordini; con la conseguenza che le Sezioni unite della Corte di cassazione - alle quali già era ammesso ricorso in base alla previgente disciplina - costituiscono il giudice di legittimità rispetto alle decisioni dei Consigli nazionali degli Ordini professionali in materia elettorale e la relativa procedura deve ritenersi regolata in base all'art. 15 R.D. cit., ed alla normativa emessa in attuazione di detto articolo, se ed in quanto compatibile con la nuova fattispecie. 2. Nei procedimenti in matteria elettorale che si svolgono davanti ai Consigli nazionali degli Ordini professionali (nella specie, dinanzi a quello dei chimici), non è parte il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui abbia sede il Consiglio dell'Ordine locale, con la conseguenza che all'indicato organo del Pubblico ministero non va notificato neanche il ricorso per cassazione contro la decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

1a. e 2a. Come nota 1a. a Cass. S.U. 20 ottobre 1995 n. 10921.R
R.D. 1° marzo 1928 n. 842, art. 15; D.L.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, art. 6

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