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Sent.C. Cass. 22/02/1999, n. 1468

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1. Appalti Difetti gravi di costruzione Nozione Responsabilità del costruttore.
1. In tema di appalto i difetti dell'opera integrano la fattispecie di cui all'art 1669 Cod. civ., con conseguente responsabilità dell'appaltatore, quando compromettano oltre l'estetica, la funzionalità ed il godimento dell'immobile e delle singole sue funzioni. Tale valutazione deve essere compiuta alla luce dell'entità complessiva di tutte le conseguenze che ne siano derivate, comprese quelle che siano state eventualmente eliminate dal costruttore e quelle ulteriori, anche se suscettibili di rimozione con spesa modesta.

1a. (VIZ 69.5) - Sui difetti gravi dell'opera ai sensi dell'art. 1669 Cod. civ. ved. Cass. 19 gennaio 1999 n. 456R. [Qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la «rovina» o il «pericolo di rovina»), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo]; Cass. 25 marzo 1998 n. 3146R (Difetti da cui derivi una ridotta utilizzazione dell'immobile, come nel caso di umidità dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica); Cass. 20 marzo 1998 n. 2977R (Difetti gravi della struttura di un edificio possono consistere in lesioni alle strutture, imperfezioni e difformità idonee a diminuire sensibilmente il valore economico dell'edificio nel suo complesso, e delle singole unità immobiliari, senza che necessariamente debba sussistere anche il pericolo di un crollo immediato dell'edificio stesso); Cass. 2 marzo 1998 n 2260R (Infiltrazioni di acqua determinate da carenze nella impermeabilizzazione), Cass. 11 febbraio 1998 n. 1393R (Difetti da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione economica od una sensibile menomazione della normale possibilità di godimento dell'immobile che lo rendono inidoneo a fornire l'utilità cui è destinata); Cass. 6 febbraio 1998 n. 1203R. I difetti gravi sono configurabili (a differenza della rovina parziale o pericolo di rovina dell'edificio) anche in riferimento ad una parte limitata dell'edificio, purché incidano in maniera rilevante sulla funzionalità della parte stessa); Cass. 25 agosto 1997 n. 7992R (Difetti gravi sono ravvisabili anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità e sulla durata dell'edificio, incidono negativamente sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone sensibilmente il godimento od impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata).
(Cod. civ. art. 1669)

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