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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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Sent. C. Cass. 06/02/1989, n. 718
Sent. C. Cass. 06/02/1989, n. 718
Sent. C. Cass. 06/02/1989, n. 718
1. Ingegneri e architetti - Assistenza all'intero svolgimento dell'opera o limitata ad una parte di essa - Onorario - Determinazione ex art. 15 L. 1949 n. 143 secondo tabella A o B rispettivamente. 2. Ingegneri e architetti - Progetto esecutivo con quid in meno o di massima con quid in più - Onorario - E' quello dovuto per progetto esecutivo o per progetto di massima rispettivamente. 3. Ingegneri e architetti - Speciali difficoltà di progetto e di esecuzione - Conseguente sviluppo di elaborati - Maggiorazione del compenso ex art. 21, 2° c., L. 1949 n. 143.
1. Ai sensi dell'art. 15 L. 2 marzo 1949 n. 143 (tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto), quando il professionista presta la sua assistenza in ordine all'intero svolgimento dell'opera - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale (indicata nella tabella A annessa alla legge n. 143 cit.) del consuntivo lordo dell'opera, cioè della somma complessiva di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture; quando invece le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali alle quali sia stato limitato l'originario incarico, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B con riferimento all'importo consuntivo lordo della corrispondente parte di opera eseguita o, in mancanza, all'attendibile preventivo della parte di opera progettata e non eseguita.
2. La tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti non consente di configurare una prestazione intermedia tra il soggetto esecutivo e quello di massima, per cui il giudice non può, ai fini della liquidazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo, ma, procedendo alla verifica dei dati e delle caratteristiche del progetto medesimo nella sua globalità e facendo ricorso, se necessario, al criterio della prevalenza, deve qualificarlo di massima, se esso esprime le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell'opera nel momento dell'ideazione e rappresentazione, anche se in concreto sia provvisto di elementi che superano gli stretti limiti del progetto di massima, ovvero esecutivo, se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera, con tutti i dati e gli elementi necessari alla sua concreta attuazione, pur se presenti marginali insufficienze o lacune e manchi di qualche particolare attinente all'esecuzione dell'opera.
3. Quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per l'esigenza di conformità a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale, il compenso dovuto all'ingegnere o architetto può essere maggiorato ai sensi dell'art. 21, 2° c., L. 2 marzo 1949 n. 143. (M.d.r.)
1. Ved. Cass. 7 maggio 1988 n. 3390 R e 5 dicembre 1987 n. 9062 R Se le prestazioni dell'ingegnere o architetto si estendono per l'intero svolgimento dell'opera l'onorario, ex tabella A, va commisurato al consuntivo lordo dell'opera (art. 15 L. 1949 n. 143), il quale, secondo la Corte suprema, non comprende la revisione dei prezzi mentre, secondo la dottrina, la comprende. Le prestazioni si limitano ad una parte dell'intero svolgimento dell'opera (sola progettazione o sola direzione dei lavori ecc.), l'onorario va commisurato o al consuntivo lordo dell'opera o, in mancanza, al suo attendibile preventivo (art. 18 L. 1949 n. 143).
Nella specie, l'onorario per un progetto è stato commisurato, non al consuntivo lordo dell'opera, giacché questa non era ancora stata eseguita, ma al suo attendibile preventivo; e il giudice non ha assunto come importo dell'attendibile preventivo quello dei « Computo metrico estimativo » cioè della « stima » di progetto ma lo ha invece determinato in base al calcolo dei costo di produzione ex DD.PP.RR. 23 dicembre 1978 n. 1018, 20 luglio 1979 n. 394 e 16 maggio 1980 n. 262 emanati ai sensi dell'art. 22 della L. 27 luglio 1978 n. 392, per l'applicazione dell'equo canone, ma contenenti comunque elementi utili per la valutazione dei costo di costruzione di edifici di abitazione.
2. Secondo questa sentenza un progetto o è sommario (di massima) o è esecutivo: un progetto intermedio non può configurarsi; quindi un progetto che ha qualcosa in meno del progetto esecutivo dovrà comunque considerarsi ugualmente esecutivo e compensato come tale (tab. A x coefficiente 0,25 secondo tab. B).
Nello stesso senso, 1a Cass. 14 maggio 1985 n. 1990 [R=W14MA851990] e 10 marzo 1983 n. 1784.[R=W10M831784]
Ma questa decisione non convince; sembra più logico il contrario orientamento delle precedenti sentenze Cass. 20 novembre 1981 n. 6180,[R=W20N816180] 2 febbraio 1980 n. 736[R=W2F80736], 4 agosto 1979 n. 4540[R=W4AG794540], 18 ottobre 1978 n. 4692, [R=W18O784692] 9 maggio 1971 n. 3170[R=W9MA713170], secondo le quali un progetto esecutivo con quid in meno resta sì progetto esecutivo ma il suo onorario deve essere ragionevolmente ridotto.
3. In questa sentenza è richiamato, oltre all'art. 21, anche l'art. 20 della stessa L. 1949 n. 143 (che vengono entrambi qui appresso riportati) in base al quale il professionista è stato compensato per il progetto di massima della sistemazione urbanistica dell'intera area in cui dovevano sorgere tre palazzine identiche e per il progetto esecutivo di queste ultime, con l'onorario commisurato ad una sola di esse.
Art. 20 - Quando l'incarico conferito al professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull'importo di una sola delle opere stesse.
Art. 21 - 1° c. - Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse, il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) e b). - 2° c. - Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiori al normale. - 3° c. - Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c), e g) quando si tratti di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori.
L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 15, 18, 19, 20, 21R; L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 22; R DD.PP.RR. 23 dicembre 1978 n. 1018[R=DPR101878], 20 luglio 1979 n. 394[R=DPR39479], 16 maggio 1980 n. 262[R=DPR26280] |
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