Sent. C. Cass. 05/12/1987, n. 9062 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 05/12/1987, n. 9062

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Parametro del consuntivo lordo dell'opera - Esclusione delle somme per revisione prezzi
1. Al fine della determinazione del compenso dovuto ad ingegnere od architetto, per attività consistente nell'assistenza all'intero svolgimento di opera pubblica, dal progetto fino al collaudo, il parametro costituito dal consuntivo lordo dell'opera medesima non include, in difetto di previsione convenzionale, l'ammontare corrisposto all'appaltatore a titolo di revisione dei prezzi, considerato che l'art. 15 della tariffa professionale, approvata con L. 2 marzo 1949 n. 143, non comprende l'importo revisionale fra le componenti di detto consuntivo lordo, e che inoltre le competenze del professionista, per eventuali prestazioni inerenti alla procedura di revisione dei prezzi, sono autonomamente regolate dall'art. 23, lett. C della tariffa stessa.

1. Contra - nel senso cioè che il consuntivo lordo dell'opera comprende la revisione dei prezzi - T.A.R. Lazio 25 marzo 1981 n. 249, Lodo 18 novembre 1980 n. 50, Lodo 2 febbraio 1979 n. 8, App. Roma 16 febbraio 1976 n. 374, Trib. Roma 19 gennaio 1974 n. 1766. Vedi anche Circ. Min. LL.PP. 22 luglio 1977 n. 5350/61-A-1.
L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 15, 19, 23R; Artt. 1362, 2° c., 1363 e 1365 C.c.

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