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Sent. C. Cass. 07/05/1988, n. 3390

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1. Professionista - Dipendente di ente pubblico - Incarico professionale - In contrasto con norma statuaria dell'ente - Nullità - Esclusione 2. Ingegneri e architetti - Onorario - Determinazione - Riferimento all'attendibile preventivo - Ammissibilità - Condizioni 3. Ingegneri e architetti - Onorario a percentuale - Determinazione per un lavoro che interessi più categorie di opere - Secondo art. 14 Tariffa - Criterio di applicazione 4. Ingegneri e architetti - Onorario - Ritardato pagamento - Interessi - Decorrenza
1. Il contratto d'opera professionale stipulato dal dipendente di un Ente pubblico in violazione di una norma statuaria (nella specie, art. 20 dello Statuto dell'ENEL), volta ad assicurare unicamente l'adempimento dei doveri connessi al rapporto d'impiego non è nullo né per contrarietà a norme imperative ai sensi dell'art. 1418, 1° c., C.c., né per impossibilità od illeceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418, 2° c., cit., in relazione all'art. 1346 2° c., C.c.. 2. In tema di determinazione del compenso spettante ad un ingegnere, il ricorso al criterio dell'attendibile preventivo dell'opera, ai sensi dell'art. 18 della tariffa professionale è consentito alla duplice condizione che si tratti di incarico parziale e che non sia possibile accertare il consuntivo lordo dell'opera; pertanto, tale criterio non è utilizzabile - applicandosi invece l'art. 15 della citata tariffa - allorché il professionista abbia prestato la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera (dalla compilazione del progetto, alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione). 3. L'art. 14 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti - il quale, in tema di determinazione degli onorari a percentuale, dispone che, se un lavoro professionale interessa più di una delle categorie di opere di cui all'elenco in calce allo stesso articolo, gli onorari vanno commisurati separatamente agli importi di ciascuna categoria e non globalmente - va interpretato nel senso che i lavori di ogni categoria concorrono a formare le singole opere di cui all'elenco predetto rispetto alle quali vanno commisurati gli onorari della tabella A, restando esclusa la possibilità (contrastante col pagamento del consuntivo lordo espressamente enunciato nel successivo art. 15) di cumulare importi di categorie diverse. 4. L'art. 9, u.c. della tariffa professionale de ingegneri ed architetti - il quale stabilisce che il pagamento delle somme dovute al professionista deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla consegna della specifica, collegando alla scadenza di tale termine la decorrenza degli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto - esclude che tali somme possano produrre interessi di sorta prima della scadenza di detto termine.

1. Ved. art. 20 dello Statuto dell'ENEL, D.P.R. 21 dicembre 1965 n. 1720. 2. 3. Ved . Cass. 5 dicembre 1987 n. 9062.R 4. Ved. Cass. 8 aprile 1986 n. 2433.[R=W8A862433]
Statuto ENEL, D.P.R. 21 dicembre 1965 n. 1720, art. 20; T.U. della legge comunale e provinciale R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 241; C.c. artt. 1418, 1345 e 1346 Tariffa professionale L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 14, 15 e 18R

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