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Sent. C. Cass. 07/10/1991, n. 10483

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Parametro del consuntivo lordo dell'opera - Esclusione delle somme per revisione prezzi.
1. Nel caso in cui un ingegnere (o un architetto) svolga un'attività professionale consistente nell'assistenza all'intero svolgimento di un'opera pubblica dal progetto fino al collaudo, il calcolo del compenso dovuto ai sensi dell'art. 15 tariffa professionale approvata con L. 2 marzo 1949 n. 143, va commisurato al parametro costituito dal consuntivo lordo previsto per la realizzazione dell'opera, senza che in tale parametro, in difetto di convenzione specifica, possa includersi l'ammontare corrisposto all'appaltatore a titolo di revisione dei prezzi, atteso che l'indicata norma non comprende l'importo revisionale fra le componenti del consuntivo lordo, mentre le competenze del professionista per eventuali prestazioni inerenti alla procedura di revisione dei prezzi sono autonomamente regolate dall'art. 23 lett. c) della tariffa stessa.

1. Ved. Cass. 6 febbraio 1989 n. 718 R sull'onorario per l'ingegnere od architetto, commisurato al consuntivo lordo dell'opera.
L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 15R

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