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Sent.C. Cass. 24/03/1994, n. 2861

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1. Ingegneri e architetti - Tariffe professionali - Art. 19 u.c. L. n. 143/1949 - Progetto esecutivo, di massima e preventivo sommario - Somma delle aliquote - Criterio di interpretazione - Riferimento al caso di un solo incarico - Motivo.
1. L'art. 19, u.c. della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, approvata con L. 2 marzo 1949 n. 143, il quale dispone che l'aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quelle del progetto di massima e del preventivo sommario, deve interpretarsi alla stregua del principio secondo cui ad ogni prestazione deve corrispondere un solo compenso, non potendo la stessa prestazione essere compensata due volte, sicché l'operatività della regola di cui alla menzionata disposizione va limitata all'ipotesi che il professionista abbia ricevuto solo l'incarico del progetto esecutivo e gli spetti quindi la liquidazione di un'unica parcella, mentre non può estendersi all'ipotesi del conferimento di due distinti incarichi, con conseguente diritto ad una duplice liquidazione; in quest'ultimo caso, infatti, l'attribuzione di un autonomo compenso per il progetto di massima esclude che lo stesso compenso possa essere di nuovo attribuito con la parcella relativa al progetto particolareggiato.

1. Ved. Cass. 6 febbraio 1989 n. 718 R Sui criteri distintivi del progetto di massima e di quello esecutivo). 1a. Ved. nota 1a. a Cass 22 gennaio 1994, n. 626.R
L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 19 R

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