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Sent.C. Cass. 05/10/1998, n. 9853

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1. Appalti oo.pp. - Difetti gravi dell'opera - Responsabilità del costruttore anche se venditore - Competenza territoriale - Luogo in cui sorge l'opera.
1. La domanda di risarcimento dei danni ex art. 1669 Cod. civ. configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sancita per finalità di interesse generale, quale quella della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici e della incolumità personale dei cittadini, con la conseguenza che essa può essere proposta non soltanto dal committente e da suoi aventi causa nei confronti dell'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile direttamente. Ne deriva - trattandosi di un'azione di responsabilità da fatto illecito - che la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo in cui si sono verificati gli effetti dannosi ed è sorta la relativa obbligazione risarcitoria.

1a. (NF-VIZ69.3) Conf. Cass. 23 dicembre 1987 n. 9635R. Sulla responsabilità per difetti ex art. 1669 Cod. civ. del costruttore venditore, ved. Cass. 25 marzo 1998 n. 3146R (responsabilità extracontrattuale per gravi difetti del costruttore venditore di unità immobiliari, ancorché i lavori siano appaltati ad un terzo, nei confronti degli acquirenti o dell'amministratore del condominio se i difetti sono riscontrati nelle parti comuni); Cass. 27 agosto 1997 n. 8109R (Azione di regresso del costruttore-venditore contro un terzo, da esso incaricato, esecutore dell'opera - Ammissibilità e termine di decadenza); Cass. 14 agosto 1997 n. 7619R; Cass. 15 maggio 1996 n. 4510R (Denunzia contro il costruttore-venditore e durata decennale della sua responsabilità); Cass. 12 luglio 1994 n. 6537R (Gravi difetti riguardanti solo alcuni appartamenti di un edificio in condominio); Cass. 7 giugno 1994 n. 5514R (L'azione ex art. 1669 è proponibile contro l'appaltatore; non contro il venditore a meno che egli sia anche il costruttore); Cass. 21 maggio 1994 n. 5002R; Cass. 14 dicembre 1993 n. 12304R; Cass. 29 luglio 1992 n. 9081R (Obbligo dell'appaltatore o venditore di eliminare i difetti e facoltà del committente o compratore di sostituirsi ad esso per limitare il danno); Cass. 5 aprile 1990 n. 2805R e Cass. 14 febbraio 1987 n. 1618R (Azione di responsabilità ex art. 1669 anche da parte dell'acquirente nei confronti del venditore che abbia costruito l'immobile con propria gestione diretta o comunque sotto la propria responsabilità; senza - aggiunge la Cass. 16 novembre 1985 n. 5623R - che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruzione è stata effettuata); Cass. 12 luglio 1986 n. 4531[R=W12L864531] (Responsabilità del costruttore venditore nei confronti degli acquirenti degli appartamenti facenti parte di un edificio, avendo egli l'obbligo di accertare preventivamente lo stato del terreno su cui edifica, ferma restando peraltro l'eventuale responsabilità del progettista); Cass. 16 novembre 1985 n. 5623R.
(Cod. civ. art. 1669)

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