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Sent.C. Cass. 14/08/1990, n. 8270

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Onorario - Per consulenza su costruzioni edilizie ed impianti idrici e fognari - Onorario professionale per scaglioni - Congiunta liquidazione a vacazioni - Esclusione.
1. In base al combinato disposto degli artt. 11 D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 e 4 L. 8 luglio 1980 n. 319, compete al consulente tecnico, per le consulenze in materia di costruzioni edilizie e di impianti idrici e fognari ad esse inerenti, un onorario percentuale calcolato per scaglioni (con possibilità di aumento degli onorari sino al doppio ai sensi dell'art. 5 della L. 1980 n. 319 per le operazioni di particolare difficoltà e complessità) con esclusione dell'applicazione congiunta della liquidazione a vacazioni, essendo consentita quest'ultima soltanto nell'ipotesi di prestazioni professionali non specificamente contemplate nelle tabelle o che comunque non rientrano nelle materie analoghe a quelle previste dalle tabelle stesse.

1. Ved. Cass. 17 aprile 1986 n. 2746R, 19 aprile 1983 n. 2698R, Il D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 è stato poi sostituito dal vigente D.P.R. 27 luglio 1988 n. 357.
C.p.c. art. 10; L. 8 luglio 1980 n. 3198; D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, art. 11[R=DPR82083,A=11]; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, art. 11R

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