Sent.C. Cass. 27/08/1991, n. 9194 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 27/08/1991, n. 9194

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso Stime - Liquidazione dell'onorario a percentuale ex art. 13 D.P.R. 1983 n. 820 - Riferimento all'importo stimato dal C.T.U. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Ausiliari del C.T.U. autorizzati dal giudice - Spese per la loro opera - Inclusione fra le spese rimborsabili al C.T.U. - Ammissibilità anche di compenso autonomo - Condizioni.
1. Ai fini della liquidazione dell'onorario a percentuale spettante al consulente tecnico d'ufficio in materia di estimo, per cui l'art. 13 D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 prevede che l'onorario sia calcolato, per scaglioni, sull'importo stimato, deve farsi in ogni caso riferimento al valore determinato dal consulente nel dare esecuzione all'incarico conferitogli dal giudice, e non invece al valore del bene all'epoca dell'effettuazione della consulenza, anche quando la stima sia compiuta in relazione ad un'epoca passata, salvo la possibilità di attenuare gli svantaggi derivabili al consulente in tale ultima ipotesi attraverso l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo fissati dalla legge. 2. In tema di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, nel caso in cui il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatoti d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la spesa per l'opera dell'ausiliare va inclusa, in base all'art. 7 L. 8 luglio 1980 n. 319, tra le spese di cui il giudice dispone il rimborso a favore del consulente tecnico, potendosi procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore dell'ausiliare solo quando il giudice abbia conferito a quest'ultimo uno specifico incarico, in considerazione dell'autonomia delle prestazioni al medesimo richieste.

1. Ved. Cass. 19 aprile 1988 n. 3070 R 2. Ved. Cass. 27 aprile 1985 n. 2743 R sulla rimborsabilità delle spese sostenute dal C.T.U. 1. e 2. Ved. nota l. e 2. a Cass. 23 agosto 1991 n. 9052R.
D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, art. 13 L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 7R

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