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Sent.C. Cass. 23/01/1991, n. 601

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Riferimento all'accertamento richiesto dal giudice e non alle indagini svolte.
1. Al fine della liquidazione del compenso al consulente tecnico, secondo le previsioni degli artt. 2, 3 e 4 L. 8 luglio 1980 n. 319 e delle tabelle approvate con D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, il tipo di consulenza va individuato sulla base dell'accertamento richiesto dal giudice e non delle indagini svolte per pervenire a tale accertamento.

Gli artt. 2, 3 e 4 della L. 8 luglio 1980 n. 319 trattano degli onorari fissi e variabili e degli onorari commisurati al tempo. Le tabelle approvate con il D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 - alle quali si riferisce questa sentenza - sono state sostituite dalle tabelle approvate con il D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 .
L. 8 luglio 1980 n. 319, artt. 2, 3, 4R: D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820[R=DPR82083]

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