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Sent.C. Cass. 06/08/1990, n. 7905

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Onorario - Misura - D.P.R. 1983 n. 820 e L. 1980 n. 319 - Questione di costituzionalità - Riferimento al divario con i compensi previsti dalle tariffe professionali - Manifesta infondatezza.
1. E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nel D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 e nella L. 8 luglio 1980 n. 319, sotto il profilo della mancanza di uniformità dei criteri adottati per la liquidazione dei compensi per le prestazioni del consulente tecnico d'ufficio, dell'inadeguatezza dei compensi stessi, del loro divario con i compensi previsti per analoghe prestazioni dalle tariffe professionali, in quanto l'espletamento dell'incarico peritale costituisce munus publicum non assimilabile all'esercizio della libera professione, per cui il diverso criterio di liquidazione trova giustificazione nella diversa natura dei possibili incarichi, mentre l'eventuale inadeguatezza dei compensi trova rimedio col ricorso al loro raddoppio, espressamente previsto.

1. Il D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 è stato poi sostituito dal vigente D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352R. L'art. 5 della L. 8 luglio 1980 n. 319R stabilisce che «Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio». La legge perciò precisa le condizioni che devono sussistere perché il giudice possa procedere al raddoppio dei compensi. Ora invece la Corte suprema afferma che al detto raddoppio può ricorrersi se il compenso sia inadeguato (cioè qualora il giudice di merito valuti, a sua discrezione, che il compenso sia inadeguato), anche nel caso perciò che la perizia non richieda prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
C.p.c. artt. 61 e segg.; L. 4 luglio 1980 n. 318, art. 5; D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820[R=DPR82083]; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352

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