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Sent.C. Cass. 19/05/1992, n. 5992

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1. Geometra - Insegnante d'istituto statale - Iscrizione all'albo professionale - Ammissibilità - Mancanza di autorizzazione all'esercizio professionale - Irrilevanza.
1. Ai docenti delle scuole statali è consentita, ai sensi dell'art. 7 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 l'iscrizione all'albo dei geometri, atteso che ad essi l'art. 92 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 consente, previa autorizzazione degli organi competenti, l'esercizio di libere professioni, mentre la mancanza o l'illegittimità di detta motivazione comporta solo impedimento all'effettivo esercizio della professione, senza incidere sul diritto dei medesimi all'iscrizione.

1. D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato).
R.D. 1 1 febbraio 1929 n. 274, art. 7 L. 30 luglio 1973 n. 477 (Legge di delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaiia e artistica dello Stato); D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, art. 92[R=DPR41774,A=92]

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