FAST FIND : GP342

Sent. C. Cass. 29/08/1997, n. 8236

43536 43536
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Obbligo di rispetto ex art. 879, 2° c., Cod. civ. - Esonero per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche - Anche per strade private gravate da servitù pubbliche di passaggio.
1. L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art. 879, 2° c., Cod. civ. per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, attenendo il carattere pubblico della strada - rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata - più che alla proprietà del bene, all'uso concreto di esso da parte della collettività.

1. Codice civile: Art. 879 (Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa) - 2° comma - Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano. Sulla distanza delle costruzioni dalle strade ved. Cass. 17 giugno 1997 n. 5401 R(Criteri di misurazione dalle strade per ostruzioni eseguite dentro o fuori del centro abitato, 10 giugno 1997 n. 5172 R, 12 febbraio 1994 n. 1429 R (Costruzione a confine con vie e piazze pubbliche), 25 novembre 1993 n. 11673 R (Come sopra), 24 aprile 1993 n. 4843R, delle costruzioni dal ciglio stradale), 19 febbraio 1993 n. 2025 R (Distanze da strade vicinali soggette al pubblico transito e perciò equiparate a strade pubbliche), 17 ottobre 1992 n. 11434 R (Costruzioni lungo strade private aperte al pubblico - Disciplina applicabile è quella regolamentare per le strade pubbliche), S.U. 15 ottobre 1992 n. 11260 R (Uso del termine «strada»), S.U. 4 agosto 1992 n. 9235 R (Distanza fra costruzione e strada pubblica).
Cod. civ., art. 879, 2° c.

Dalla redazione