Sent. C. Cass. 24/04/1993, n. 4843 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 24/04/1993, n. 4843

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1. Edilizia urbanistica - Distanze - Dal ciglio stradale - Art. 41 septies L. 1942 n. 1150 - Ambito di applicazione 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Dal ciglio stradale - Ordine di sospensione lavori dell'A.N.A.S. - Carenza assoluta di potere - Conseguenza
1. L'art. 41 septies L. 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica), introdotto dall'art. 19 L. 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta legge ponte), il quale fissa la distanza minima a partire dal ciglio stradale per le edificazioni realizzate fuori dei centri abitati, si riferisce, ove difettino piani regolatori o programmi di fabbricazione, alle costruzioni poste al di fuori delle perimetrazioni effettuate dai Comuni ai sensi dell'art. 41 quinquies legge n. 1150 del 1942 cit. ovvero, in mancanza di tali perimetrazioni, alle costruzioni poste al di fuori dell'abitato effettivo e reale, alla stregua di un giudizio di fatto volto ad accertare le caratteristiche della zona territoriale di cui si discute. (Nella specie la Corte suprema, nell'annunciare il principio surriportato, ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ravvisato le caratteristiche del centro abitato in una zona interessata da numerose costruzioni e servita da tutti i servizi pubblici quali strade, fognature, linee elettriche e telefoniche). 2. La facoltà di ordinare la sospensione di opere edili intraprese in violazione del distacco minimo prescritto dal ciglio di strada o autostrada, nonché il ripristino dello stato dei luoghi spetta al Prefetto od al Sindaco, a seconda che si tratti di strade poste fuori o all'interno dei centri abitati; in tale seconda ipotesi, l'adozione del predetto ordine da parte dell'A.N.A.S. deve ritenersi viziato non da incompetenza relativa, ma da carenza assoluta di potere, con la conseguenza che l'ordine medesimo non è idoneo a degradare ad interessi legittimi le posizioni di diritto soggettivo del privato, il quale, conseguentemente, non è tenuto ad ottemperarvi.

I. Conf. Cass. 17 febbraio 1983 n. 1223[R=W17F831223], 16 dicembre 1986 n. 7523.[R=W16D867523] 2. Conf. Cass. 18 dicembre 1986 n. 7672.[R=W18D867672]
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 septies R L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 19 R

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