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Sent. C. Cass. 05/03/2008, n. 6006

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Esonero dal rispetto distanze legali ex art. 879, c. 2c - Anche per costruzioni a confine di strade private
1. L’esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall’art. 879, c. 2, Cod. civ. per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell’applicazione della norma citata, attiene più che alla proprietà del bene, piuttosto all’uso concreto di esso da parte della collettività.

1. Conf. Cass. 29 agosto 1997 n. 8236 R 1a. Ved. Cass. 22 ottobre 2007 n. 22086 R 1n. Codice civile - Art. 879 (Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosa) - (c.2) Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.
[Cod. civ. art. 879, c. 2 (1n)]

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