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Sent. C. Cass. 19/02/1993, n. 2025

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Strade vicinali soggette a pubblico transito - Sono equiparate a strade pubbliche - Conseguenze - Inapplicabilità della disciplina delle distanze nelle costruzioni.
1. Le strade vicinali assoggettate a pubblico transito sono equiparate alle strade pubbliche in senso proprio e sottoposte al regime giuridico di queste ultime per quanto riguarda sia l'esclusione dalla disciplina delle distanze nelle costruzioni (art. 879 C.c.), sia l'operatività del principio stabilito in materia di possesso di beni demaniali dall'art. 1145, 2° c., C.c., in base al quale è ammessa l'azione di spoglio nei rapporti fra privati, mentre l'azione di manutenzione è concessa soltanto quando si tratti di facoltà che possono formare oggetto di concessione della Pubblica amministrazione.

1. Ved. Cass. 25 giugno 1985 n. 3831[R=W25G853831] e 5 marzo 1981 n. 1388. [R=W5M811388]

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