Sent. C. Cass. 04/08/1992, n. 9235 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 04/08/1992, n. 9235

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Distanza fra costruzione e strada pubblica - Previsione di piano regolatore - Violazione - Azione di nunciazione contro l'Ente proprietario della strada - Inammissibilità.
1. La distanza tra una costruzione ed una strada pubblica - qual è quella di quaranta metri dal ciglio stradale, prevista dal D.M. 1° aprile 1968, od altra eventualmente minore, prevista da un piano regolatore - è stabilita nell'interesse dell'Ente pubblico proprietario della strada medesima e non già del proprietario della costruzione, che è titolare di un mero interesse legittimo, non tutelabile, per il divieto contenuto dall'art. 4 L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. E, con azione di nunciazione nei confronti del detto Ente, neanche quando la determinazione delle distanze emerga dal progetto esecutivo di costruzione della strada e non venga rispettata in occasione della sua effettiva realizzazione.

1. Il D.M. 1° aprile 1968 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della L.6 agosto 1967 n. 765) stabilisce le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada in almeno m. 60 o 40 o 30 o 20 secondo che si tratti, rispettivamente, di autostrada o strada di grande comunicazione o strada di media importanza o strada di interesse locale.
L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, art. 4R; D.M. 1° aprile 1968

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