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Sent.C. Cass. 02/06/1997, n. 4906

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Interesse legittimo dell'appaltatore - Sino all'eventuale riconoscimento dell'Amministrazione - Conseguente nullità di clausola contrattuale in deroga alla L. 1973 n. 37.
1. La pretesa dell'appaltatore di opera pubblica alla revisione del prezzo ha consistenza di interesse legittimo, essendo correlata alla facoltà (di accordare o negare la revisione) riconosciuta all'Amministrazione dall'art. 37 L. 22 febbraio 1973 n. 37, la quale ha vietato le pattuizioni (consentite, invece, dal previgente D.L.vo 6 dicembre 1947 n. 1501) tese a rendere obbligatoria la revisione medesima; ne consegue che il diritto soggettivo dell'appaltatore a vedere riconosciuta la revisione non può derivare dal richiamo alla previgente disciplina, contenuto in clausola del contratto d'appalto, essendo la pattuizione derogatrice al disposto di legge affetta da nullità.

1. Conf. Cass. 24 febbraio 1994 n. 1876 R C. Stato IV 21 dicembre 1985 n. 815 R Su interesse legittimo o diritto soggettivo dell'appaltatore alla revisione prezzi ved. nota a precedente Cass. S.U. 23 aprile 1997 n. 3568.R

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