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Sent.C. Stato 27/11/1996, n. 1248

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1. Società di ingegneria - Divieto per ingegneri e architetti ex art. 2 L. 1939 n. 1815 - Inapplicabilità della norma.
1. La normativa di cui all'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815, recante il divieto dell'esercizio professionale di ingegnere ed architetto in forme diverse da quelle singole o associate, non è più applicabile alle società di ingegneria.

1. Sull'avvenuto riconoscimento delle società di ingegneria nel nostro ordinamento giuridico ved Cass. 7 gennaio 1993 n. 79 R, 13 maggio 1992 n. 5656R, C. Stato V 3 aprile 1990 n. 314 R, C. Conti, Stato 28 settembre 1989 n. 2157[R=WCO28S892157], Cass. 21 marzo 1989 n. 1405 R, 30 gennaio 1985 n. 566 R A coronamento del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza sin dal 1985 nel senso del riconoscimento della società d'ingegneria, è stata ultimamente (il 31 luglio u.s.) approvata al «legge Bersani», L. 7 agosto 1997 n. 266 la quale, all'art. 24, 1° comma, annulla il divieto di costituire società tra professionisti che era stato stabilito circa 60 anni addietro, dall'art. 2 della L. 23 novembre 1939 n. 1815.
L. 23 novembre 1939 n. 1815, art. 2R

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