Sent.C. Stato 03/04/1990, n. 314 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 03/04/1990, n. 314

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1. Associazione di professionisti - Divieto - Solo per l'esercizio delle professioni intellettuali ex art. 2229 C.c. 2. Associazione di professionisti - Divieto - Società di ingegneria e architettura - Esclusione. 3. Associazione di professionisti - Divieto - Società di consulting engineering - Esclusione.
1. La disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza dettata dalla L. 23 novembre 1939 n. 1815 si riferisce al solo esercizio delle cosiddette professioni intellettuali per le quali, a norma dell'art. 2229 C.c., è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi sulla base di titoli di abilitazione o autorizzazione o di altri requisiti, accertati da Ordini, Collegi o Associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, in ragione di esigenze di tutela degli interessi delle categorie professionali e delle finalità di garanzia del corretto esercizio delle professioni intellettuali nei confronti di clienti, terzi e collettività in genere (1). 2. Le società di ingegneria o di architettura non sono riconducibili ad associazioni anonime di professionisti, ma al più ampio genere delle società di servizi, in quanto forniscono un opus, in rapporto al quale le prestazioni intellettuali costituiscono soltanto una delle componenti nella complessa attività societaria e del risultato che viene promesso e reso al committente; pertanto, le società predette, in quanto tali, non incorrono nel divieto di costituzione di cui all'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815 (2). 3. Le società di consulting engineering, la cui costituzione non ricade nel divieto sancito dall'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815, sono quelle aventi ad oggetto attività di progettazione di complessi industriali e commerciali nonché di sistemazione urbanistica di vaste aree, le quali sono tenute ad osservare tutte le altre disposizioni inderogabili, ivi comprese quelle regolanti la responsabilità personale dei professionisti per i singoli atti della progettazione che la legge ed i regolamenti riservano loro, in via esclusiva, e che essi possano compiere personalmente o a mezzo di ausiliari, sotto la propria direzione.

1. Ved. C. Cost. 22 gennaio 1976 n. 17.R 2. Conf. Cass. 30 gennaio 1985 n. 566R 1.2.3. Secondo la più recente giurisprudenza, il divieto ex L. 23 novembre 1939 n. 1815 riguarda solo le società la cui attività corrisponde alle prestazioni che possono essere fornite individualmente o congiuntamente dai professionisti. Sulla responsabilità civile e penale per progettazione di opera pubblica affidata ad una società, ved. C. Stato 16 maggio 1988 n. 408 R
1.2.3. C.c. art. 2229; L. 23 novembre 1939 n. 1815R; L. 2 maggio 1976 n. 183; art. 1[R=L18376] D.L. 30 gennaio 1979 n. 20 convertito in L. 31 marzo 1979 n. 92[R=L9279]; L. 12 febbraio 1981 n. 17, art. 11[R=L1781,A=11]

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