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Sent.C. Cass. 13/05/1992, n. 5656

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1. Società di professionisti - Divieto - Ex art. 2 L. 1939 n. 1815 - Ambito di applicabilità - Società limitata alla gestione di mezzi strumentali per l'attività professionale - Inapplicabilità - Conseguente validità di contratto atipico fra società e professionisti. 2. Società di professionisti - Fornitrice di mezzi strumentali per l'attività professionale - Recesso del socio - Liquidazione della quota - Non vi è computabile il valore di avviamento dello studio.
1. Il disposto dell'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815, che vieta la costituzione di società le quali abbiano ad oggetto la prestazione di attività professionale, non trova applicazione nel caso in cui la società abbia ad oggetto soltanto la realizzazione e la gestione di mezzi strumentali per l'esercizio di un'attività professionale, ancorché protetta (immobili, arredamenti, macchinati, servizi ausiliari), che resti però nettamente separata e distinta dall'organizzazione dei beni di cui si serve, anche sul piano contabile; ne deriva che è lecito, a norma dell'art. 1322 Cod. civ., il contratto atipico intercorso tra la società ed il professionista per effetto del quale la prima si obbliga a fornire al secondo tutti i beni strumentali ed i servizi necessari all'espletamento dell'attività professionale, prestata personalmente dal professionista (nel caso di specie, si tratta di un gabinetto di analisi chimico-cliniche), e questi si impegna a pagare alla società un corrispettivo in misura fissa od in proporzione ai suoi proventi, a nulla rilevando poi che la società provveda materialmente, su incarico del professionista, a riscuotere i compensi, trattenendo quanto ad essa spettante e versando il resto al medesimo, o che quest'ultimo sia socio della società. 2. Nel caso di recesso di un socio da società che fornisce mezzi di supporto ad un professionista (nel caso di specie, un gabinetto di analisi chimico-cliniche) è escluso che nella quota da liquidarsi possa essere ricompreso il valore di avviamento dello studio, in quanto la clientela del professionista non può essere ricollegata alla società che lo supporta, essendo espressione dello stretto rapporto personale che collega i clienti (o pazienti) alla persona fisica del professionista medesimo.

1. Ved. anche Cass. 21 marzo 1989 n. 1405 R; C. Stato V 3 aprile 1990 n. 314 R. Cc. art. 1322 (Autonomia contrattuale) - «Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico».
C.c. art. 1322 ; L. 23 novembre 1939 n. 1815, art. 2R

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