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Sent.C. Cass. 16/11/2006, n. 24410

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1. Associazione di professionisti - Possibilità di stare in giudizio - Condizioni.
1. In tema di contratto di opera intellettuale, l’associazione professionale, costituendo un autonomo centro di imputazione di interessi, ha la capacità di stare in giudizio in persona dei componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale, purchè l’oggetto della prestazione di cui si chiede la liquidazione non presupponga la personalità del rapporto fra cliente e professionista.

Sulle associazioni di professionisti ved. Cass. 29 novembre 2004 n. 22404 R (Vincolo di solidarietà del professionista associato con gli altri professionisti dell’associazione - Esclusione); 9 settembre 2003 n. 13142 R (I professionisti possono associarsi per dividere le spese dello studio e gestire i proventi dell’attività; il professionista che fa parte dell’associazione professionale non perde la legittimazione ad agire contro il cliente); 10 luglio 2003 n. 10860 [R=W10L031860] (Alle cd. società di «engineering» spetta la qualifica di imprenditori commerciali); 9 gennaio 2002 n. 182 R (Posizione previdenziale dei dipendenti di associazione di professionisti); 11 settembre 2000 n. 11922 R (Il mandato rilasciato dal cliente di un’associazione di professionisti ad uno di essi non può presumersi rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo); Csi 2 maggio 2000 n. 209 R (Nozione di società d’ingegneria); Cass. 2 ottobre 1999 n. 10937 R e 18 ottobre 1999 n. 10872 [R=W18O991082] (Ammissibilità di attività di progettazione e costruzione di opere civili da parte di una società di capitali); 23 maggio 1997 n. 4628 R (Lo studio professionale associato può stare in giudizio ma non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela); C. Stato IV 27 novembre 1996 n. 1248 R e Cass. 26 gennaio 1996 n. 590 R (La normativa di cui all’art. 2 della L. 23 novembre 1939 n. 1815 sul divieto dell’esercizio professionale di ingegnere ed architetto in forma diversa da quella singola o associata non è più applicabile alle società di ingegneria).

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