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Sent.C. Cass. 21/03/1989, n. 1405

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1. Società di professionisti - Vietate ex L. 1939 n. 1815 - Società di engineering - Non vietate. 2. Associazione di professionisti - Non vietata - Rapporto di prestazione di opera - Ne sono titolari i singoli professionisti associati.
1. Le cosiddette società di engineering - nei cui confronti non opera il divieto di esercizio societario di attività professionali sancito dall'art. 2 della L. 23 novembre 1939 n. 1815 - offrono un prodotto diverso e più complesso dell'opus fornito dai singoli professionisti, quali consulenza commerciale, cessione di tecnologia, assistenza necessaria all'organizzazione di iniziative imprenditoriali, e così prestazioni di servizi che trascendono l'oggetto delle professioni protette, che per contro sono esplicate con riguardo ad attività caratterizzate da intuitus personae e da responsabilità individuale del professionista. 2. I professionisti possono legittimamente associarsi per dividere le spese del proprio studio e gestire congiuntamente i proventi della propria attività. Ciò non vale a trasferire all'associazione professionale la titolarità del rapporto di prestazione d'opera e non produce, quindi, la perdita della legittimazione attiva dei singoli professionisti nei confronti del cliente.

1. e 2. Ved. Cass. 25 febbraio 1989 n. 1035R
L. 23 novembre 1939 n. 1815R

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