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Sent.C. Cass. 30/01/1985, n. 566

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1. Professionisti - Società di professionisti - Divieto di costituzione ex art. 2 L. 1939 n. 1815 - Ambito di applicazione.
1. Le società delle quali, a norma dell'art. 2 della L. 23 novembre 1939 n. 1815 è vietata la costituzione sono soltanto quelle la cui attività corrisponda alle prestazioni che possono essere fornite individualmente o congiuntamente da uno o più esercenti le professioni intellettuali per le quali è richiesta la iscrizione in appositi albi o elenchi sulla base di titoli di abilitazione o di altri requisiti legali accertati di regola da ordini, collegi od associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato (art. 2229 C.c.). Di conseguenza devono ritenersi, invece, non comprese nel detto divieto le attività ausiliare di informazione, consulenza ed assistenza le quali per natura, caratteristiche e finalità non si risolvono nell'esercizio delle sopraindicate professioni intellettuali, risultando un prodotto (od una nuova utilità) della cosiddetta impresa di servizio. (Nella specie, in applicazione del surriportato principio, la Corte Suprema ha ritenuto corretta la decisione di appello che aveva escluso la nullità del contratto con cui una società americana si era obbligata a fornire a un Committente italiano un servizio di tipo imprenditoriale, in cui l'opera intellettuale dei professionisti, architetti e ingegneri non costituiva l'oggetto del contratto stesso, ma si presentava come un apporto concorrente alla prestazione del detto servizio).

Dalla redazione