Sent.C. Cass. 29/11/2004, n. 22404 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 29/11/2004, n. 22404

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1. Associazione di professionisti - Professionista associato - Vincolo di solidarietà con gli altri professionisti dell'associazione - Esclusione.
1. La responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall' «intuitus personae», e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'art. 1 della L. 23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio nè per l'adempimento della prestazione, nè per la responsabilità nell'esecuzione della medesima.

1a.- Sulle associazioni di professionisti ved. Cass. 9 settembre 2003 n. 13142 R (I professionisti possono associarsi per dividere le spese dello studio e gestire i proventi dell'attività; il professionista che fa parte dell'associazione professionale non perde la legittimazione ad agire contro il cliente); 10 luglio 2003 n. 10860 R (Alle c.d. società di «engineering» spetta la qualifica di imprenditori commerciali); 9 gennaio 2002 n. 182 R (Posizione previdenziale dei dipendenti di associazione di professionisti); 11 settembre 2000 n. 11922 R (Il mandato rilasciato dal cliente di un'associazione di professionisti ad uno di essi non può presumersi rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo); Csi 2 maggio 2000 n. 209 R (Nozione di società d'ingegneria); Cass. 2 ottobre 1999 n. 10937 R e 1° ottobre 1999 n. 10872 R (Ammissibilità di attività di progettazione e costruzione di opere civili da parte di una società di capitali); 23 maggio 1997 n. 4628 R (Lo studio professionale associato può stare in giudizio ma non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela); C. Stato IV 27 novembre 1996 n. 1248 R e Cass. 26 gennaio 1996 n. 590 R (La normativa di cui all'art. 2 della L. 23 novembre 1939 n. 1815 sul divieto dell'esercizio professionale di ingegnere ed architetto in forma diversa da quella singola o associata non è più applicabile alle società di ingegneria).
(L. 23 novembre 1939 n. 1815, art. 1) R

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