L. R. Lazio 22/04/2011, n. 6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 22/04/2011, n. 6

Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alla L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche, alla L.R. 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" e successive modifiche e alla L.R. 24 dicembre 2010, n. 9"Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)". Promozione della costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 13/08/2011, n. 12
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Art. 1 - Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie

1. Al comma 22 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, come modificato dall'articolo 2, comma 13, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, le parole: “28 febbraio 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto 2011 per le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali e 31 dicembre 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, ivi compresi gli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale)”.

2. Il comma 25 dell'articolo 1 della L.R. n. 3/2010, come modificato dall'articolo 2, comma 13, lettera d) della L.R. n. 9/2010 è abrogato.

3. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 2 della L.R. n. 9/2010 le parole: “, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 21,” sono abrogate e le parole: “30 aprile 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2011”.

4. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 2 della L.R. n. 9/2010 dopo le parole: “30 aprile 2011” sono inserite le seguenti: “no

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Art. 2 - Art. 6 Omissis

 

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Art. 7 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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