L.R. Lazio 03/03/2003, n. 4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Lazio 03/03/2003, n. 4

Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.
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CAPO I - Disposizioni generali

 

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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. Al fine di garantire l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, la Regione, con la presente legge, detta norme in materia di:

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Art. 2 - (Compiti della Regione)

1. La Regione:

a) definisce con apposito atto programmatorio, adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in coerenza con il piano sanitario regionale:

1) il fabbisogno complessivo di assistenza in ambito regionale,nonché in rapporto alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-s

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Art. 3 - (Compiti dei comuni)

1. I comuni rilasciano l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 6.

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CAPO II - Disposizioni in materia di autorizzazioni alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie

 

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Art. 4 - (Strutture ed attività soggette ad autorizzazione)

1. Sono soggette alle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio:

a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;

b) le strutture che erogano prestazio

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Art. 5 - (Requisiti modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni)

1. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce, con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i req

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Art. 6 - (Autorizzazione alla realizzazione)

1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono l’autorizzazione alla realizzazione secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b). La richiesta, la segnalazione o la comunicazione, salvo i casi di edilizia libera, è inoltrata al comune ed è corredata del progetto, nel quale sono illustrate, in particolare, le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e, per le strutture pubbliche ed equiparate, di quelli necessari per l'accreditamento stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1. N21

1-bis. In relazione alla tipologia di interventi edilizi e fermo restando quanto previsto dai commi 1-ter e 1-quinquies, l’autorizzazione alla realizzazione si intende rilasciata:

a) con il permesso di costruire concesso dal comune, al quale compete la valutazione dell

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Art. 7 - (Autorizzazione all'esercizio)

1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie inoltrano alla Regione la relativa richiesta di autorizzazione con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). I soggetti autorizzati alla realizzazione delle strutture ai sensi dell'articolo 6 inoltrano la richiesta di autorizzazione all'esercizio a seguito dell'ultimazione dei lavori e comunque prima dell'utilizzo delle strutture stesse.

2. La Regione

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Art. 8 - (Istanza di riesame)

1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio, l'interessato può presentare alla Regione, entro trenta giorni dal ricevi

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Art. 9 - (Cessione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio)

1. La voltura dell’autorizzazione all’esercizio è disposta dalla Regione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla domanda, previa verifica della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subentrante in ordine al possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del cedente in ordine alla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti nel citato provvedimento. La voltura dell’autorizzazione all’esercizio può essere concessa anche in riferimento ad un singolo complesso di attività svolte all’interno di strutture già autorizzate all’esercizio.

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Art. 10 - (Verifica periodica dei requisiti minimi)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio inviano alla Regione, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza d

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Art. 11 - (Vigilanza, sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio)

1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge, la Regione diffida il soggetto autorizzato all'esercizio a provvedere al

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Art. 12 - (Sanzioni)

1. L'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria diversa da quella autorizzata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 50.000,00 il divieto di esercizio della medesima atti

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CAPO III - Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale

 

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Art. 13 - (Requisiti e procedure per il rilascio dell'accreditamento)

1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con apposito provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, i requisiti ulteriori di qualificazione per il rilascio dell'accreditamento nonché gli indicatori ed i livelli di accettabilità dei relativi valori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in relazione alle prest

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Art. 14 - (Accreditamento)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio ai sensi dell'articolo 7 che intendono ottenere l'accreditamento inoltrano la relativa richiesta alla Regione con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

2. La Regione provvede ad effettuare la verifica della funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza ed alla quantità di pr

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Art. 15 - (Istanza di riesame)

1. Nel caso di diniego dell'accreditamento, l'interessato può presentare alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del prov

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Art. 16 - (Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale)

1. La Regione, avvalendosi dell’OTA, può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e l'attuazione delle azioni eventualmente indicate nell'ipotesi di accreditamento rilasciato sotto condizione. N12

1-bis. I soggetti accreditati inviano alla Regione con cadenza annuale, e comunque entro

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Art. 17 - (Anagrafe dei soggetti accreditati)

1. La Giunta regionale determina le modalità di realizzazione dell'anagrafe dei soggetti accreditati e di collegamento con l'Organi

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Art. 17-bis - (Norme di salvaguardia dell'occupazione)

N1

1. Nell'ambito dei processi di accreditamento istituzionale la Giunta reg

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CAPO IV - Disposizioni in materia di accordi contrattuali

 

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Art. 18 - (Accordi contrattuali)

1. Gli accordi contrattuali, nella forma di accordi con i soggetti pubblici ed equiparati accreditati e nella forma di contratti con

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Art. 19 - (Determinazione della disciplina degli accordi contrattuali)

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare e previa intesa con le organizzazioni dei soggetti pubblici ed equiparati accreditati e dei soggetti privati accreditati rappresentative a livello reg

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CAPO V - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 20 - (Disposizioni transitorie per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività sanitarie e socio-sanitarie rientranti nell'ambito di cui all'articolo 4, devono richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale concernente i requisiti minimi, previsto dall'articolo 5, co

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Art. 21 - (Disposizioni transitorie in materia di accreditamento)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono provvisoriamente accreditati:

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Art. 22 - (Primo atto programmatorio)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale adotta l'atto programmatorio di cui all'articolo 2, comma

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Art. 23 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 6 settembre 1979, n. 70 (Norme per la funzionalità dei servizi di laboratorio per la diagnosi medica);

b) la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 (Norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cui private);

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