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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 28/12/2007, n. 26
L. R. Lazio 28/12/2007, n. 26
L. R. Lazio 28/12/2007, n. 26
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/11/2019, n. 22
- L.R. 28/10/2016, n. 13
- L.R. 10/08/2016, n. 11
- L.R. 13/08/2011, n. 12
- L.R. 24/12/2010, n. 9
- L.R. 10/08/2010, n. 3
- L.R. 11/08/2008, n. 14
- L.R. 27/05/2008, n. 6
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Capo I - Omissis |
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Capo II - Disposizioni in materia di coesione sociale e contrasto alla povertà |
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Art. 12 - Omissis |
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Art. 13 - (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 "Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale" e successive modifiche)1. All'articolo 1 della l.r. 15/2001, dopo le parole: "nel proprio territorio," sono inserite le seguenti: "assume direttamente iniziative e". 2. L'articolo 2 della l.r. 15/2001 è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Interventi) — 1. Rientrano negli interventi di cui all'articolo 1: a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale; b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti ed attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni; c) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le |
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Art. 14 - Art. 18 - Omissis |
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Capo III - Disposizioni in materia di lotta ai cambiamenti climatici e tutela del paesaggio |
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Art. 19 - (Iniziative per l'attuazione del Protocollo di Kyoto. Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 15 "Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici")1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del protocollo di Kyoto e della normativa statale di recepimento, la Regione adotta le iniziative di cui al presente articolo ed assicura, nella predisposizione degli atti di programmazione di propria competenza, il rispetto degli obiettivi della richiamata normativa nonché degli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della relativa tempistica. 2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti, senza oneri aggiuntivi: a) la cabina interassessorile per l'attuazione del protocollo di Kyoto, che opera presso l'assessorato competente in materia di ambiente e coordina l'azione amministrativa regionale al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1; con decreto del Presidente della Regione sono stabilite la composizione nonché le modalità di funzionamento e di organizzazione della cabina. La cabina riferisce almeno ogni sei mesi alle commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e di bilancio in ordine all'attività svolta; b) presso la di |
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Art. 20 - (Documento per la sostenibilità ambientale della programmazione economica)1. La Regione elabora il documento per la sostenibilità ambientale della programmazione economica (DOSAPE), utilizzando le inform |
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Art. 21 - (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 18 in materia di inquinamento acustico)1. All'articolo 23 della l.r. 18/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è |
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Art. 22 - (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche)1. All'articolo 7 della l.r. 24/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 le parole: "all'intubazione" e: "è ammessa l'intubazione" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "all'intubamento" e "è ammesso l'intubamento"; b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: |
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Art. 23 - (Disposizioni in materia di gestione di terre e rocce da scavo)1. Ai fini del rilascio del parere di competenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) in materia di terre e rocce da scavo, come disciplinato dall'articolo 186 del decret |
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Capo IV - Disposizioni in materia di ricerca, innovazione, sviluppo socio-economico |
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Art. 24 - (Promozione dell'associazionismo tra comuni. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 e 30 luglio 1996, n. 30 e successive modifiche. Disposizioni transitorie)1. L'articolo 12 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 12 - (Interventi regionali per favorire forme di gestione associata tra comuni) 1. Nelle more di una disciplina organica tesa a promuovere la r |
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Art. 25 - Art. 27 - Omissis |
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Art. 28 - Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive.1. L'articolo 68 della L.R. n. 27/2006 è sostituito dal seguente: |
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Art. 29 - Omissis |
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Art. 30 - (Contributi per gli impianti di risalita delle stazioni sciistiche)1. Al fine della effettuazione degli interventi di ammodernamento e messa a norma deg |
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Art. 31 - Omissis |
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Art. 32 - (Modifiche alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore commercio" e 29 novembre 2006, n. 21 "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche") |
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Art. 33 - Omissis |
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Art. 34 - (Opere pubbliche derivate da processi di partecipazione)1. Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche, individuate a seguito di un processo di partecipazione con i cittadini e progettate mediante processi partecipativi, è istituito, nell'ambito dell'UPB E52, il capitolo denominato: "Oneri relativi alla realizzazione di opere pubbliche progettate media |
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Art. 35 - Art. 36 - Omissis |
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Art. 37 - (Interventi in materia di opere pubbliche per lo sviluppo locale regionale)1. La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo infrastrutturale dei comuni e dei municipi del Lazio, promuove un programma triennale straordinario di interventi in materia di opere pubbliche per lo sviluppo locale. N2 2. A tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di programmazione economica, promuove entro il 28 febbraio 2008, una manifestazione di interesse finalizzata alla definizione del programma di cui al comma 1. |
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Art. 38 - (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale. Modifica all'articolo 176 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.)1. N12 |
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Capo V - Disposizioni per la riqualificazione ambientale e lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale |
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Art. 39 - (Interventi regionali di difesa delle coste e dello sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini)1. Al fine di garantire un'efficace protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine nonché la tutela e la ricostituzione degli ambienti dunali litoranei e degli habitat costieri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della |
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Art. 41 - (Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale. Disposizione transitoria per completare l'attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio. Modifica all'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 "Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007")1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di valorizzazione e sviluppo del litorale del Lazio, di cui alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 e successive modifiche, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, promuove la realizzazione di interventi nei comuni del litorale laziale finalizzati alla riqualificazione dei lungomare ed alla riqualificazione dei contesti urbani. |
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Capo VI – Capo IX Omissis |
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Capo X - Disposizioni in materia di politiche per la casa |
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Art. 70 - (Sportelli per l'emergenza abitativa)1. La Regione, al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa nel territorio regionale, garantisce e sostiene l'attivazione di appositi sportelli informativi, attraverso la concessione di s |
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Art. 71 - (Sostegno alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa)1. La Regione, nell'esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, attua una politica sociale di sostegno alle giovani coppie finalizzata a favorire l'acquisto della prima casa. |
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Art. 72 - (Contributi alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica - ATER- per la realizzazione di sportelli informativi territoriali con l'utenza)1. La Regione al fine di promuovere l'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini, contribuisce all'istituzione di strutture territoriali |
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Capo XI - Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa della regione |
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Art. 73 - (Misure straordinarie per la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro)1. La Regione, in attuazione delle linee guida indicate anche nello schema del decreto legislativo ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) ed al fine di potenziare le attività per la sicurezza e la tutela nei luoghi di lavoro, istituisce presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità, l'ufficio speciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro con il compito di coordinamento delle attività di prevenzione, vigilanza e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la verifica della regolarizzazione dei rapporti di lavoro quale condizione fondamentale e concorrente all'attuazione delle norme di sicurezza. 2. A tal fine, l'ufficio speciale per la sicurezza coordina le attività che fanno capo ai dipartimenti di preve |
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Art. 74 - Art. 76 - Omissis |
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Art. 78 - Art. 80 - Omissis |
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Capo XII - Omissis |
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Capo XIII - Disposizioni finali |
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Art. 87 - Omissis |
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Art. 88 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica |
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Allegato - Omissis |
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